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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-636/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 giugno 2023. — NN contro Regione Lombardia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 220 – Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 – Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia – Normativa nazionale – Condizione per la concessione di un aiuto – Operatori agricoli in attività sul mercato in questione alla data del deposito della domanda – Margine di discrezionalità degli Stati membri. — Causa C-636/21

Giurisprudenza europea62021CJ0636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, decidendo in rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano, ha chiarito che le misure eccezionali di sostegno del mercato previste per il settore avicolo colpito dall’influenza aviaria hanno una funzione compensativa delle perdite subite e non possono essere ristrette dal diritto nazionale ai soli operatori ancora attivi al momento della domanda. Il requisito introdotto dalla normativa italiana era quindi incompatibile con l’obiettivo perseguito dal diritto UE. Ne consegue che conta l’attività dell’operatore al momento del danno, non al momento della richiesta.

Interpretazione dell’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323: compatibilità con una norma nazionale che richiede che il richiedente sia ancora in attività al momento della domanda di aiuto.

La questione giuridica

Se l’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323, osti a una normativa nazionale interpretata e applicata nel senso di limitare l’accesso alle misure compensative del danno da influenza aviaria ai soli operatori agricoli che siano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Principio di diritto

L’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, letto con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, per concedere le misure eccezionali di sostegno previste da tale regolamento, richieda che l’operatore sia ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda: ai fini dell’ammissibilità rileva che il richiedente fosse in attività sul mercato interessato al momento in cui ha subito la perdita causata dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria, non la sua situazione al momento dell’istanza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323
  • Regolamento (UE) n. 652/2014
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 907/2014

Misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore avicolo colpito da influenza aviaria

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in materia di sostegno eccezionale al mercato delle uova e delle carni di pollame in Italia, adottato a seguito di 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. La Corte è chiamata a chiarire se il diritto dell’Unione consenta che il beneficio sia negato a un imprenditore che, pur essendo stato colpito dalle misure sanitarie nel periodo rilevante, non fosse più titolare dell’azienda al momento della domanda.

Fatti e procedimento principale

NN, imprenditore agricolo del settore avicolo, era titolare di tre allevamenti. A causa delle restrizioni sanitarie adottate per contenere l’epidemia di influenza aviaria, aveva sospeso l’attività per periodi compresi tra ottobre e dicembre 2017. Nel novembre 2019 aveva poi ceduto gli allevamenti ai figli per ragioni di età. Il 10 aprile 2020 presentava domanda di aiuti alla Regione Lombardia sulla base del decreto ministeriale n. 383/2020, attuativo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323.

La Regione Lombardia respingeva la domanda ritenendo che NN non potesse essere considerato "beneficiario" perché, alla data della domanda, non era più titolare di alcun allevamento avicolo. Il TAR Lombardia respingeva il ricorso dell’interessato, ritenendo che la misura fosse diretta a sostenere il mercato e dunque potesse essere riconosciuta soltanto a operatori attivi al momento della domanda. NN proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, che sospendeva il giudizio e investiva la Corte di giustizia.

Normativa rilevante

Il riferimento centrale è l’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione per misure eccezionali di sostegno del mercato, tra l’altro per limitazioni agli scambi dovute a misure contro le malattie degli animali. Il paragrafo 4 precisa che, per tali misure, esse devono essere limitate ai limiti e al periodo strettamente necessari al sostegno del mercato.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 stabilisce misure eccezionali per Italia nei settori delle uova e delle carni di pollame. L’articolo 2 prevede che le spese siano ammissibili, tra l’altro, se riferite ad aziende avicole soggette alle misure veterinarie e ubicate nelle zone regolamentate; l’articolo 4 demanda all’Italia i controlli sull’ammissibilità dei richiedenti. Il decreto ministeriale italiano n. 383/2020 stabiliva a sua volta le modalità di attuazione e individuava i soggetti ammessi a presentare domanda.

Questioni esaminate dalla Corte

La questione centrale era se il diritto dell’Unione imponga o consenta di subordinare l’accesso agli aiuti alla circostanza che l’operatore sia ancora attivo nel settore al momento della domanda. In altre parole, occorreva stabilire se la misura avesse natura essenzialmente risarcitoria delle perdite pregresse oppure se fosse unicamente uno strumento di sostegno del mercato rivolto agli operatori ancora presenti sul mercato al momento della richiesta.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 220 del regolamento n. 1308/2013 consente misure eccezionali di sostegno per far fronte alle perturbazioni causate da misure di lotta alle malattie degli animali. Il regolamento di esecuzione 2019/1323 precisa tale cornice per l’Italia, prevedendo un indennizzo delle perdite di reddito subite dagli operatori agricoli a causa delle misure veterinarie e di polizia sanitaria imposte per contenere la diffusione dell’influenza aviaria.

Dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione non emerge però alcun requisito secondo cui il richiedente debba essere ancora in attività alla data di presentazione della domanda. Poiché tale obbligo non deriva dal diritto dell’Unione, la Corte afferma che esso rientra, in astratto, nel margine discrezionale degli Stati membri; tuttavia, tale scelta nazionale non può compromettere gli obiettivi perseguiti dalla normativa UE.

Individuando tali obiettivi, la Corte richiama la finalità generale del regolamento n. 1308/2013, cioè stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Per il regolamento di esecuzione 2019/1323, lo scopo è compensare le perdite di reddito causate dalle misure sanitarie necessarie contro l’influenza aviaria, incentivando gli operatori a conformarsi alle misure di contenimento.

Di conseguenza, il criterio decisivo per l’ammissibilità è che il richiedente fosse in attività sul mercato interessato al momento in cui ha subito la perdita, non che sia ancora in attività al momento dell’istanza. Un requisito nazionale diverso escluderebbe proprio i soggetti che il diritto dell’Unione intende compensare, cioè quelli colpiti dalle misure sanitarie ma che, per ragioni successive, non operano più al momento della domanda. La Corte sottolinea inoltre che il tempo trascorso tra i focolai del 2017-2018 e l’adozione della disciplina di attuazione non deve ricadere sugli operatori interessati.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, letto con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323, osta a una normativa nazionale interpretata e applicata nel senso di limitare le misure di sostegno ai soli operatori agricoli ancora attivi nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda.

Principio affermato

Ai fini delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste per il settore avicolo colpito da influenza aviaria, non può essere richiesto che il richiedente sia ancora attivo al momento della domanda: è sufficiente che fosse operante sul mercato nel momento in cui ha subito il danno dovuto alle misure veterinarie e sanitarie.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di stato agricoli e sostegno del mercatoinfluenza aviariadiritto alimentare e sanitario veterinario

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