Sentenza n. 1220/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento n.-OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- con il quale è stato ordinato al ricorrente il divieto “di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale di italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea per la durata di anni tre a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento” con la prescrizione “di non accedere, da due ore prima e fino a due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio, nei luoghi circostanti lo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, nonché a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni”; - di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché di ogni altro atto antecedente presupposto, connesso, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Firenze della durata di tre anni, con divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche e ai luoghi circostanti lo stadio e interessati alla sosta, al transito o al trasporto degli spettatori
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione agli scontri verificatisi a Firenze il 4 agosto 2024, prima dell'incontro amichevole Fiorentina-Montpellier. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, contestando di essere stato presente o di avere partecipato alla rissa e sostenendo che l'identificazione fosse stata effettuata sulla base di immagini sfuocate e prive di elementi fisiognomici affidabili. Ha inoltre contestato l'asserita qualificazione quale vedetta ultras, ritenendola meramente suppositiva. Con il secondo motivo ha negato il collegamento degli scontri con una manifestazione sportiva, rilevando l'assenza di elementi oggettivi circa l'appartenenza dei partecipanti alle tifoserie e la distanza del luogo della rissa dal luogo dell'amichevole. In via subordinata ha dedotto, con il terzo motivo, l'assenza di istruttoria e motivazione sulla propria pericolosità sociale; con il quarto motivo, il difetto di motivazione sulla durata triennale della misura e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; con il quinto motivo, la genericità dell'individuazione delle manifestazioni e dei luoghi oggetto del divieto. In sede cautelare il TAR aveva sospeso il provvedimento, ravvisando incertezza sull'identificazione del ricorrente e sul collegamento degli scontri con il tifo sportivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il DASPO. La questione centrale era l'identificazione del ricorrente quale effettivo partecipante alla rissa. I fotogrammi relativi alla fase precedente agli scontri mostravano il ricorrente, chiaramente identificabile, mentre si muoveva in scooter nelle vicinanze del luogo dei fatti; tuttavia, da tali immagini non emergeva che stesse prendendo parte a una fase preparatoria degli scontri o che svolgesse attività di monitoraggio dell'opposta fazione. Non risultava quindi provata una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione rilevanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401 del 1989. Quanto alle immagini dello scontro, esse erano eccessivamente sfocate e la persona raffigurata risultava difficilmente identificabile. La mera corrispondenza degli indumenti non era sufficiente, trattandosi di capi comuni e largamente diffusi, in assenza di ulteriori elementi di riscontro. Non era dunque raggiunta una prova sufficiente della partecipazione del ricorrente a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché il loro eventuale accoglimento non avrebbe arrecato ulteriore utilità. Le spese di lite sono state compensate per la complessità degli accertamenti istruttori.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 13 dicembre 1989, n. 401
una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico
Il DASPO presuppone la dimostrazione sufficiente che il destinatario abbia partecipato o posto in essere una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. L'identificazione non può fondarsi soltanto su immagini sfocate e sulla generica corrispondenza di abbigliamento, in assenza di ulteriori elementi di riscontro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- L'adozione del DASPO ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401 del 1989 richiede una prova sufficiente della partecipazione dell'interessato, o di una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva, a episodi di violenza, minaccia o intimidazione in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
- L'identificazione del destinatario di una misura di prevenzione di pubblica sicurezza non può fondarsi esclusivamente su fotogrammi eccessivamente sfocati e sulla mera corrispondenza di capi di abbigliamento comuni e largamente diffusi, quando manchino ulteriori elementi oggettivi di riscontro.
- La presenza di una persona nelle vicinanze del luogo in cui si verificano scontri, anche se documentata da immagini nelle quali essa è identificabile, non dimostra di per sé la partecipazione agli scontri né lo svolgimento di una condotta preparatoria o di monitoraggio dell'opposta tifoseria.
- In assenza di prova sufficiente della partecipazione agli episodi violenti rilevanti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, il provvedimento di DASPO deve essere annullato; le ulteriori censure possono essere assorbite quando il loro eventuale accoglimento non apporterebbe ulteriore utilità al ricorrente.
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