Sentenza n. 2732/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 720/2018, dichiarato definitivamente esecutivo dopo il rigetto dell’opposizione con sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 297/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 720/2018, pubblicato il 1° settembre 2018, che ingiungeva al Ministero il pagamento di € 12.396,25, oltre interessi e spese della procedura monitoria (€ 600,00 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre IVA e CPA). Dopo il rigetto dell’opposizione con sentenza n. 297/2025, il titolo, munito di formula di definitiva esecutorietà, è stato notificato al Ministero il 16 febbraio 2026. Dedotta la persistente mancata esecuzione, il ricorrente ha chiesto l’ordine di adempiere, la nomina di un commissario ad acta, anche per disporre il pagamento mediante speciale ordine di pagamento in conto sospeso se necessario, e una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell’adempimento né allegare valide giustificazioni dell’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha accertato la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della notificazione del ricorso per ottemperanza. Nel merito, ha accolto la domanda: il creditore aveva provato la fonte del diritto e la scadenza, mentre spettava al Ministero dimostrare l’eventuale adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi, prova non fornita. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo le somme ingiunte, gli interessi e le spese monitorie. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, con facoltà di delega, da attivare su istanza della parte e con ulteriore termine di 60 giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, quantificata negli interessi legali sulle somme dovute dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a.
La domanda di ottemperanza è ammissibile quando è proposta secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
art. 14 d.l. n. 669/1996
È, altresì, provata l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, munito di decreto di definitiva esecutorietà, avvenuta in data 16.02.2026, con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 20.06.2026.
Per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione deve risultare decorso il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione, calcolato dalla notificazione del titolo.
art. 2697, comma 2, c.c.
L’Amministrazione resistente ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall’art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Una volta che il creditore abbia provato la fonte del diritto e la scadenza, grava sul debitore la prova dell’adempimento o degli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., sussistendo tutti i presupposti indicati dalla citata norma codicistica, che va determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti alla ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta.
In presenza dei presupposti di legge, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino alla scadenza del termine assegnato per l’insediamento del commissario ad acta.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”.
Il commissario ad acta deve rispettare, per la domanda di liquidazione del compenso, i termini di decadenza previsti dall’art. 71, comma 2; per il compenso relativo all’incarico, il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di un credito, il creditore deve provare la fonte del diritto e la sua scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento; spetta al debitore provare l’avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- Quando l’Amministrazione non esegue un titolo esecutivo notificato e non dimostra fatti idonei a giustificare o estinguere l’obbligo, il giudice dell’ottemperanza ordina l’adempimento entro un termine e può disporre l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.
- In presenza dei presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 2029/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16661/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16670/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16671/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16673/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 22 ott 2026Sentenza n. 16691/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →