Cassazione Penale, Sentenza n. 29527/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per truffa aggravata contestando: 1) la nullità della costituzione di parte civile della ASL per restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., sostenendo che la p.o. non fosse legittimata e che la restituzione fosse tardiva; 2) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del reato (assenza del dolo e dell'ingiusto profitto, inesistenza del danno per l'ente) atteso che le timbrature difformi non avrebbero determinato un profitto ingiusto né un danno apprezzabile; 3) eccessività della pena e mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, nonché contraddittorietà rispetto alla concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducano argomentazioni già dedotte e motivatamente disattese in appello, non rispettando i requisiti di specificità previsti per il ricorso per cassazione. Quanto al merito, la Corte ha condiviso i principi di diritto affermati in giurisprudenza: la falsa attestazione di presenza tramite timbratura, anche con effetti sul sistema dei recuperi orari, integra il reato di truffa aggravata a danno della pubblica amministrazione quando le ore oggetto di falsa attestazione siano economicamente apprezzabili e incidano sull'organizzazione e continuità del servizio. La condanna di primo grado è stata quindi confermata, così come la determinazione della pena; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese liquidate in favore della ASL di Bari per euro 3.060 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
Riferita alla restituzione nel termine e al beneficio della non menzione. La Corte segnala l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità dell'istituto in favore della persona offesa; nel caso concreto la questione non è decisiva perché l'eccezione è stata sollevata tardivamente.
art. 640, comma 2, c.p. (truffa aggravata)
La Corte conferma che la falsa attestazione di presenza del dipendente pubblico, attraverso timbrature ingannevoli che incidono sul monte ore e sul sistema dei recuperi, integra il reato di truffa aggravata a danno della pubblica amministrazione quando ricorrano elementi di apprezzabilità economica e di pregiudizio organizzativo.
art. 491 c.p.p.
Richiamato in relazione al termine per dedurre eccezioni di nullità e per contestare la tempestività delle impugnazioni: la Corte ritiene intempestiva l'eccezione sulla costituzione di parte civile sollevata per la prima volta in appello.
art. 133 c.p.
Norma richiamata in relazione ai criteri di determinazione della pena e agli elementi da valutare per il diniego del beneficio della non menzione; la Corte ritiene adeguata la motivazione del giudice di merito, che ha valorizzato la natura del reato tra gli elementi ostativi alla non menzione.
pronuncia della Corte Costituzionale n. 55/1990 (richiamata in giurisprudenza)
Citata nella discussione dottrinale e giurisprudenziale come riferimento interpretativo sull'estensione del concetto di 'parti' e sulla tutela della persona offesa; la Corte di Cassazione segnala l'esistenza di orientamenti contrastanti ma non decide la questione di principio nel caso concreto.
Massime di principio
- La falsa attestazione di presenza tramite timbratura da parte di un dipendente pubblico può integrare il reato di truffa aggravata quando incida sul monte ore retribuito o sul sistema dei recuperi, provocando un danno apprezzabile o un pregiudizio organizzativo per la pubblica amministrazione.
- La restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. applicata alla persona offesa è oggetto di contrasto giurisprudenziale; tuttavia, le eccezioni relative alla legittimazione o alla tempestività della costituzione di parte civile devono essere sollevate nei termini processuali previsti, pena l'inammissibilità per tardività.
- In Cassazione non è sufficiente riprodurre pedissequamente motivi già esaminati e rigettati in appello: il ricorso deve contenere censure specifiche e puntuali conformi ai requisiti dell'art. 581 c.p.p.; altrimenti è dichiarato inammissibile.
- La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti generiche sono discrezionali ma devono risultare adeguatamente motivate; la concessione della sospensione condizionale della pena non obbliga al riconoscimento della non menzione della condanna, trattandosi di valutazioni prognostiche distinte.
- Il danno nel reato di truffa può essere costituito non solo dalla perdita economica diretta ma anche dalla perdita di una utilità economica o dall'impatto organizzativo e di servizio prodotto dalla condotta ingannevole del dipendente pubblico.
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