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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48057/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 23, comma 2, del d.l. n.149/2020 (disciplina del rito cartolare emergenziale in appello): alla difesa non erano state comunicate le conclusioni scritte del Procuratore Generale trasmesse per via telematica, con conseguente impossibilità per la difesa di controbattere alle argomentazioni della requisitoria. Il ricorso deduceva che tale inosservanza di legge aveva inciso sull'assistenza dell'imputata nel giudizio d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la mancata comunicazione telematica alle difese delle conclusioni del Pubblico Ministero, quando la Corte d'appello abbia poi tenuto conto di tali conclusioni, costituisce una nullità generale a regime intermedio che incide sull'assistenza dell'imputato. Tale nullità è tuttavia relativa e va eccepita tempestivamente: nel rito cartolare emergenziale l'eccezione deve essere sollevata nel primo atto utile di partecipazione, ossia nella formulazione delle conclusioni scritte trasmesse entro il termine previsto. Nel caso di specie le conclusioni del Procuratore Generale erano state inviate all'indirizzo dell'avvocato precedentemente revocato, dunque non pervenute al difensore effettivamente costituito; la nullità è stata ritenuta perfezionata ed essere stata tempestivamente eccepita, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per il relativo giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.

    Norme sostanziali che disciplinano il reato contestato (appropriazione indebita/sottrazione di energia elettrica). La sentenza di merito aveva ritenuto l'imputata responsabile ai sensi di tali disposizioni.

  • art. 23, comma 2, d.l. 9/11/2020, n.149 (discipline emergenziali del rito cartolare in appello)

    Testo che prevede che, per gli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori salvo che sia richiesta la discussione orale; il pubblico ministero formula le proprie conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza e le trasmette telematicamente alla cancelleria, che le invia per via telematica ai difensori, i quali possono presentare le loro conclusioni entro il quinto giorno antecedente l'udienza.

    La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che la mancata trasmissione telematica alle difese delle conclusioni del Pubblico Ministero, quando la Corte tenga conto di esse, lede il diritto di difesa determinando una nullità generale a regime intermedio. La comunicazione telematica efficace al difensore attuale è requisito sostanziale del corretto svolgimento del rito cartolare emergenziale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    La Corte richiama che, quando si deduce un error in procedendo (indicazione riferita alla lett. c) ma nel ricorso si menzionava anche la lett. b)), la Cassazione è giudice anche del fatto e può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la dedotta violazione procedurale.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Applicata come regola di deducibilità delle nullità: la nullità che interessa l'assistenza della parte deve essere eccepita prima del suo compimento, o se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Nel rito cartolare emergenziale tale immediatezza si concretizza nell'obbligo per la difesa di eccepire la mancata comunicazione delle conclusioni del PM nel primo atto utile, ossia nella presentazione delle proprie conclusioni scritte.

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Richiamata come disciplina derogabile in senso più restrittivo: la Corte ha precisato che la regola di cui all'art. 182, comma 2, prevale e va applicata per evitare che la nullità si estenda ad atti successivi; i termini più ampi dell'art. 180 non impediscono l'applicazione della regola di immediata eccezione nel rito cartolare.

  • d.l. 28/10/2020, n.137 e l. di conversione n.176/2020; d.l. 18/10/2012, n.179 (art. 16, comma 4); d.l. 28/10/2020, n.137 (art. 24)

    Norme richiamate per la disciplina delle modalità telematiche di trasmissione degli atti e delle conclusioni; la Cassazione sottolinea l'obbligo di trasmissione telematica e la necessità che questa raggiunga l'effettivo difensore costituito.

Massime di principio

  • Nel rito cartolare emergenziale (art. 23 d.l. n.149/2020 e successive modifiche) la trasmissione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero al difensore è essenziale: se la Corte poi tiene conto di quelle conclusioni e la difesa non le ha potute conoscere, sussiste una nullità che incide sul diritto di difesa.
  • Tale nullità è di natura generale ma non assoluta: va eccepita tempestivamente. Nel procedimento cartolare emergenziale l'eccezione deve essere formulata nel primo atto utile di partecipazione della difesa, tipicamente nella presentazione delle proprie conclusioni scritte entro il termine previsto.
  • Le comunicazioni inviate a un difensore revocato o non più incaricato non soddisfano il requisito di comunicazione alla difesa effettivamente costituita; è onere delle parti verificare che le comunicazioni telematiche siano indirizzate al difensore attuale.
  • Se la Corte d'appello ha deciso avendo riguardo alle conclusioni del PM non comunicate al difensore, la sentenza è annullabile: la Cassazione può esaminare gli atti per verificare l'errore in procedendo e disporre l'annullamento e il rinvio o l'invio degli atti alla Corte competente per un nuovo giudizio.
  • Per la difesa è buona prassi, in casi analoghi, di verificare tempestivamente la ricezione delle comunicazioni telematiche e di eccepire immediatamente la mancata comunicazione procedendo, entro i termini, con la presentazione delle proprie conclusioni o con l'atto processuale utile previsto dalla disciplina emergenziale.

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