Cassazione Civile, Ordinanza n. 27732/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2001, dopo che l’Amministrazione aveva rilevato il mancato deposito della dichiarazione dei redditi e aveva ricostruito il reddito dell’impresa mediante studi di settore riferiti alle attività esercitate (bar e commercio al dettaglio di alimentari). Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, di non essere più titolare dell’impresa al momento dell’accesso fiscale, di avere ceduto l’azienda prima della verifica, di dover essere considerata la cessionaria quale soggetto solidalmente obbligato e necessario contraddittore, di avere la CTR omesso l’esame di documenti decisivi, di avere applicato illegittimamente gli studi di settore in un caso di omessa dichiarazione e di avviso motivato in modo insufficiente, nonché di avere notificato l’accertamento senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dal processo verbale di accesso. Il ricorso per cassazione era affidato a sette motivi, ma la Corte ha ritenuto assorbiti i primi sei, accogliendo il settimo relativo alla violazione del termine di sessanta giorni.
La decisione
La Corte ha accolto il settimo motivo di ricorso, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse stato notificato soltanto trentanove giorni dopo il verbale di accesso e richiesta documenti, in violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente e annullando l’avviso di accertamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state integralmente compensate per la recente evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
termine dilatorio di giorni sessanta
L’avviso di accertamento emesso prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni è nullo, salvo che l’Amministrazione provi specifiche ragioni d’urgenza.
art. 3 Cost.
Censurato dal ricorrente tra le norme violate, ma non decisivo nella ratio accolta.
art. 24 Cost.
Censurato dal ricorrente tra le norme violate, ma non decisivo nella ratio accolta.
art. 117 Cost.
Censurato dal ricorrente tra le norme violate, ma non decisivo nella ratio accolta.
art. 53 Cost.
Censurato dal ricorrente tra le norme violate, ma non decisivo nella ratio accolta.
art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge proposta per vari motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità processuale proposta dal ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Censura di omesso esame di fatto decisivo proposta dal ricorrente.
art. 12 l. n. 212 del 2000
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
art. 10, comma 3 bis, l. 8 maggio 1998, n. 146
Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento agli studi di settore.
art. 36 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 41 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 38 d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 55, comma 1, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 62 sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 2729 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
d.m. finanze 25 marzo 2002
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di studi di settore.
art. 21 septies l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato nel sesto motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella ratio accolta.
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel settimo motivo di ricorso in relazione alla verifica fiscale.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel settimo motivo di ricorso in relazione alle notificazioni degli atti tributari.
Massime di principio
- In materia di verifiche fiscali, il termine dilatorio di sessanta giorni tra il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni e l’emissione dell’avviso di accertamento è una garanzia sostanziale del contribuente: la sua violazione determina la nullità dell’atto impositivo, salvo prova da parte dell’Amministrazione di specifiche ragioni d’urgenza.
- Il termine di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 decorre da qualsiasi verbale di accesso o di chiusura delle operazioni, indipendentemente dalla sua denominazione formale, purché si tratti di attività ispettiva svolta nei confronti del contribuente destinatario dell’accertamento.
- Se il motivo che determina la nullità dell’atto impositivo è assorbente e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso introduttivo del contribuente.
- Le questioni relative alla motivazione dell’avviso, all’utilizzo degli studi di settore, alla titolarità dell’azienda e al contraddittorio restano assorbite quando l’atto è già invalido per violazione del termine dilatorio di tutela del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27661/2024 del 25/10/2024
- ordinanza_civile · 25 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27662/2024 del 25/10/2024
- ordinanza_civile · 25 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27663/2024 del 25/10/2024
- ordinanza_civile · 25 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27664/2024 del 25/10/2024
- ordinanza_civile · 25 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27665/2024 del 25/10/2024
- ordinanza_civile · 25 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27667/2024 del 25/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →