Sentenza n. 9393/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. CA/2026/0064461 del 08/04/2026 emesso dal Municipio Roma I Centro – UOA – Ufficio Concessioni Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.) ed Edicole – in persona del Direttore Pasquale Libero Pelusi, avente ad oggetto: “Piano del commercio su area pubblica – Bandi di gara 2025 – Conclusione del procedimento partecipativo e ordine di rimozione della postazione” sita in Via Napoleone III entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di notificazione avvenuta in data 08/04/2026; in uno agli atti presupposti, connessi e conseguenziali, e precisamente DD CA/249073/2025 del 23/12/2025 e la Deliberazione n. 34/2025 del Municipio Roma I Centro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di rimozione entro cinque giorni della postazione di commercio su area pubblica sita in via Napoleone III, adottato per incompatibilità con il Piano del commercio del Municipio Roma I Centro, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, titolare dell’azienda e affittuario della stessa, contestavano l’ordine di rimozione della postazione commerciale, deducendo: la violazione dell’art. 47 del regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche, per non avere l’amministrazione individuato una postazione alternativa compatibile; il difetto di istruttoria, per omessa valutazione di un diverso posteggio idoneo a tutelare l’attività lavorativa e le fonti di reddito; la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo all’approvazione del Piano del commercio; la contraddittorietà del provvedimento, poiché le ragioni di viabilità poste a fondamento della soppressione della postazione, relative alla vicinanza dell’impianto semaforico e delle strisce pedonali, erano preesistenti e note all’amministrazione, che aveva individuato il posteggio oltre trent’anni prima; infine, l’eccesso di potere per abuso, in quanto la rimozione avrebbe privato i ricorrenti delle proprie fonti di reddito. Roma Capitale ha eccepito l’irricevibilità per tardiva impugnazione del Piano del commercio e l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che gli atti impugnati fossero meramente attuativi, e ha chiesto anche la condanna per lite temeraria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni preliminari poiché le censure erano infondate nel merito. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 47 del regolamento comunale, perché tale disposizione disciplina la revoca per pubblico interesse di un posteggio la cui concessione è ancora valida, mentre nel caso concreto la concessione era scaduta il 31 dicembre 2025; di conseguenza, l’amministrazione non aveva l’obbligo di proporre una postazione alternativa e non risultava configurabile il dedotto difetto di istruttoria. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 13, comma 1, della legge n. 241/1990, rilevando che non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio dei procedimenti relativi ad atti di pianificazione. In ogni caso, dagli atti risultava che la titolare era stata coinvolta nella fase endoprocedimentale mediante comunicazioni sulle ragioni di incompatibilità e sulla possibilità di presentare una proposta di ottimizzazione, proposta poi esaminata e respinta. Il giudice ha ritenuto logica e razionale la soppressione della postazione nell’ambito del generale riordino del commercio su area pubblica, poiché essa si trovava a meno di dieci metri dall’impianto semaforico e dalle strisce pedonali, in contrasto con le prescrizioni del codice della strada. Ha inoltre considerato rilevante il rifiuto dei ricorrenti di individuare una diversa allocazione, avendo essi proposto soltanto la riduzione delle dimensioni del banco. La domanda di condanna per lite temeraria è stata respinta per mancanza dei relativi presupposti. Le spese sono state compensate in ragione della parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 47 DAC n. 101/2023
La disposizione riguarda la revoca per motivi di interesse pubblico di un posteggio assistito da concessione ancora valida; non si applica alla postazione la cui concessione sia già scaduta.
art. 13, comma 1, l. 241/1990
Esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per i procedimenti diretti all’adozione di atti di pianificazione.
Codice della strada
Le prescrizioni sulla distanza minima dall’impianto semaforico e dalle strisce pedonali rendono incompatibile la postazione collocata a meno di dieci metri da tali elementi.
art. 96 c.p.c.
La condanna per lite temeraria richiede presupposti non ravvisati dal giudice nel caso concreto.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della domanda di condanna per lite temeraria, non accolta.
Massime di principio
- La disciplina regolamentare che impone all’amministrazione di individuare una postazione alternativa in caso di revoca per pubblico interesse di un posteggio non si applica quando la concessione del posteggio sia già scaduta; in tale ipotesi non sussiste, per ciò solo, un obbligo dell’amministrazione di offrire una diversa collocazione.
- Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 241/1990, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento diretto all’adozione di atti di pianificazione.
- La partecipazione procedimentale può risultare comunque assicurata quando l’interessato sia stato informato delle ragioni di incompatibilità della propria posizione, invitato a formulare una proposta alternativa o di adeguamento e la proposta sia stata concretamente esaminata dall’amministrazione.
- Nell’esercizio del potere pianificatorio relativo al commercio su area pubblica, è legittima la soppressione di una postazione incompatibile con prescrizioni normative in materia di sicurezza della circolazione, qualora la valutazione amministrativa sia fondata su un accertamento concreto e risulti logica e razionale.
- La circostanza che una postazione sia stata autorizzata o individuata in passato non impedisce all’amministrazione di rivalutarne la compatibilità nell’ambito di un successivo riordino pianificatorio, alla luce delle prescrizioni normative vigenti.
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