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Sentenza

Sentenza n. 1982/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 21/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia Islamabad sull'istanza del 21 ottobre 2025, diretta a ottenere un appuntamento per presentare la domanda di visto di ingresso per studio universitario ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto avessero integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione, ma l'amministrazione resistente è stata condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente l'accertamento dell'obbligo di provvedere; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha fatto venir meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 9 regolamento (CE) n. 810/2009

    È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, anche quando non sia ancora definito il provvedimento finale sul merito della domanda.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia posto in essere l'attività oggetto della domanda giudiziale, rendendo concretamente inutile una pronuncia sull'obbligo di provvedere.
  • Il comportamento operoso dell'amministrazione intervenuto durante il giudizio può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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