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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36665/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto della banca di pagare la metà dell'importo di un certificato di deposito nominativo emesso con intestazione congiunta al ricorrente e alla zia. Il cliente aveva agito per ottenere la condanna dell'istituto di credito al pagamento della propria quota, ma sia il giudice di primo grado sia la corte d'appello avevano rigettato la domanda, ritenendo decisiva l'eccezione di falsità del titolo esibito ai fini della riscossione. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi; dalla sentenza emerge che essi denunciavano, anche sotto forma di violazioni di legge, censure rivolte in realtà alla valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito e, in particolare, miravano a ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie e del materiale probatorio, inclusa la verifica della falsità del titolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che tutti i motivi di ricorso fossero diretti esclusivamente a contestare l'apprezzamento in fatto compiuto dai giudici di merito, chiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio, attività estranea al giudizio di legittimità. Per questo ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della banca resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che l'eccezione della banca non precludeva l'esame dei motivi, poiché il giudizio d'appello era stato introdotto nel 2011.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha affermato che, anche a voler prospettare violazioni di legge, i motivi non ricadevano nella preclusione di inammissibilità connessa alla nuova formulazione della norma, ma comunque si risolvevano in una critica alla valutazione di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • La deduzione di vizi attinenti all'apprezzamento del materiale istruttorio non può trasformare la Corte di cassazione in un terzo giudice del fatto.
  • Quando il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, esso è inammissibile perché estraneo alla funzione nomofilattica e di legittimità della Corte.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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