Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 189/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 681/2024, RG 1048/2024, resa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro in data 29/11/2024 (DOC. 1) e passata in giudicato per mancata impugnazione entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione, come da attestazione allegata (DOC. 3);

Giustizia amministrativa202500819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre a parte delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del giudizio. Nel merito, ha accertato che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa, essendosi costituita soltanto formalmente. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    È la disposizione sostanziale in base alla quale il giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio economico spettante per gli anni scolastici accertati.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione e siano decorsi 120 giorni, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di una costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.