Cassazione Penale, Sentenza n. 28511/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo la legittimità della presentazione dell'appello tramite PEC, effettuata entro i termini, con successivo inoltro cartaceo a mezzo raccomandata come atto meramente integrativo. Denuncia violazione di norme processuali relative alle modalità di deposito dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la presentazione via PEC dell'appello era avvenuta in epoca precedente all'entrata in vigore della disciplina emergenziale (art. 6-quinquies d.l. n.137/2020, conv. in legge n.176/2020) che ha espressamente consentito, alle condizioni indicate, il deposito mediante PEC. Prima di tale intervento normativo le modalità previste dall'art. 583 c.p.p. sono tassative e non consentono la sostituzione con l'uso della PEC. Dagli atti è risultato che il termine per proporre l'appello era scaduto il 20/02/2019; l'atto era stato trasmesso via PEC il 19/02/2019 al Tribunale di Cremona ma il deposito cartaceo è pervenuto solo il 06/03/2019, oltre il termine. Pertanto il rimedio è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 583 cod. proc. pen.
modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione
Le modalità indicate sono tassative ed inderogabili: prima della normativa emergenziale non era ammesso proporre ricorso per cassazione mediante PEC in luogo delle forme previste dall'art. 583
art. 6-quinquies d.l. n.137/2020 (introdotto dalla legge di conversione n.176/2020)
prevede la possibilità, alle condizioni ivi specificate, di proporre impugnazione mediante deposito a mezzo PEC
Solo con l'entrata in vigore di questa norma il deposito mediante PEC è stato espressamente autorizzato e regolamentato; non ha efficacia retroattiva per atti depositati precedentemente
art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
riferimento alla competenza dell'ufficio giudiziario cui il deposito va fatto
La trasmissione di atti fra uffici non equivale a deposito effettuato regolarmente; il deposito deve avvenire secondo le modalità e presso l'ufficio competente
art. 64 disp. att. cod. proc. pen.
consente la comunicazione degli atti del giudice con mezzi idonei, quali la PEC (collegamento agli artt. 149 e 150)
Tale norma riguarda la comunicazione degli atti giudiziali, non la sostituzione delle modalità di presentazione degli atti di parte (come l'impugnazione) a cura della cancelleria
artt. 149 e 150 cod. proc. pen.
mezzi idonei di comunicazione e notificazione (tra cui la PEC)
Sono mezzi idonei per la comunicazione/notificazione ma non trasformano le regole tassative sul deposito dell'impugnazione prima della specifica norma emergenziale
d.lvo n.74/2000, artt. 2, 8 e 12
riferimento ai reati contestati e alle pene accessorie applicate
Gli artt. 2 e 8 individuano i reati fiscali contestati; l'art. 12 prevede le pene accessorie che la Corte d'Appello ha applicato nell'ambito della riforma parziale della sentenza
Massime di principio
- Le modalità formali di deposito delle impugnazioni previste dal codice di procedura penale sono tassative: prima dell'intervento normativo emergenziale la PEC non poteva sostituire le modalità previste dall'art. 583 c.p.p.
- L'uso della PEC può essere ammesso soltanto quando una norma antecedente dispone espressamente la sua efficacia (es. art. 6-quinquies d.l. n.137/2020); verificare sempre la data di entrata in vigore della disposizione rispetto alla data del deposito.
- La trasmissione telematica dell'atto all'ufficio sbagliato o la sola anticipazione via PEC non sostituiscono il deposito formale presso l'ufficio competente: è essenziale che il deposito valido avvenga entro il termine e secondo le modalità previste.
- In situazioni simili conviene produrre prova inequivocabile del deposito valido (ricevute telematiche, formulari di protocollo dell'ufficio competente) e, se si usa la PEC in epoca sospetta, conservare documentazione che dimostri la base normativa che legittima tale uso.
- Se un termine è perentorio, l'invio postale successivo non corregge un deposito inesistente o tardivo: considerare soluzioni alternative (misure cautelari procedurali o richieste di sanatoria solo quando esplicitamente previste dalla legge).
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