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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40041/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi e per la falsificazione e circolazione di valori di bollo falsificati. Il primo motivo censurava la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che il documento d'identità non fosse idoneo a integrare il reato contestato e che dovesse considerarsi un falso grossolano, quindi inidoneo a ingannare la pubblica fede. Gli ulteriori motivi lamentavano l'eccessività della pena e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente motivato la responsabilità: la carta d'identità, priva di clausola di non validità per l'espatrio, abilitava il detentore a uscire dal territorio nazionale, e il documento contraffatto non era un falso grossolano perché idoneo a ingannare la pubblica fede. Ha poi ritenuto non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, relativi alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, rilevando che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito se congruamente motivata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    La norma è richiamata come fattispecie incriminatrice relativa al possesso e alla fabbricazione di documenti di identificazione falsi; la Corte ne conferma la configurabilità in presenza di documento contraffatto idoneo a ingannare la pubblica fede.

  • art. 459 c.p.

    La norma è richiamata come fattispecie relativa alla falsificazione e circolazione di valori di bollo falsificati; la sentenza conferma la condanna per tale reato nei termini già affermati dal giudice di merito.

  • art. 62 bis c.p.

    È evocato in relazione alla richiesta di attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il loro riconoscimento rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 131 bis c.p.

    È evocato in relazione alla richiesta di particolare tenuità del fatto; la Corte lo menziona come motivo manifestamente infondato e non ammissibile in legittimità, alla luce della motivazione del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro della graduazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro della graduazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il documento contraffatto non può essere qualificato come falso grossolano quando, per le sue caratteristiche, è concretamente idoneo a ingannare la pubblica fede.
  • Ai fini della configurabilità del reato di possesso o fabbricazione di documenti di identificazione falsi, rileva la capacità del documento di apparire autentico e di consentire l'uso tipico cui è destinato, anche se contraffatto.
  • La valutazione della responsabilità può essere censurata in cassazione solo se la motivazione è realmente illogica o mancante; non è sufficiente proporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La determinazione della pena, così come il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia sorretta da un percorso argomentativo congruo e coerente con gli artt. 132 e 133 c.p.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto non può essere accolta in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia già fornito una motivazione non manifestamente illogica sul punto.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoUso di atto falsoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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