Cassazione Penale, Sentenza n. 6343/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino: Rodà Guido censurava la riforma che lo aveva ritenuto colpevole per violenza privata/estorsione (riqualificazione da 377 a 611 c.p.), denunciando violazione del principio di correlazione fra atto di accusa e sentenza, travisamento della prova, carenza e contraddittorietà della motivazione, errata qualificazione giuridica e vizi nella determinazione della pena (mancata concessione delle attenuanti generiche e mancata riduzione per il rito abbreviato). Rodà Valentino deduceva principalmente inammissibilità della dichiarazione di prescrizione, travisamento della prova (rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e confronto con incidente probatorio), assenza di condotta estorsiva e, in subordine, la inesistenza dell'elemento soggettivo del reato fine (falsa testimonianza).
La decisione
Per Valentino Rodà: la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e per genericità, condannandolo alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Per Guido Rodà: la maggior parte dei motivi sono stati ritenuti infondati; la Corte ha confermato la ritenuta responsabilità sulla base della rinnovata istruzione probatoria e della ricostruzione fattuale della Corte d'appello, ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio perché la Corte di Appello non aveva operato la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato; la pena è stata rideterminata in mesi 8 di reclusione. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o infondati.
Norme richiamate
art. 611 cod. pen.
La Corte ha usato questa norma per qualificare la condotta ritenuta idonea a costituire violenza o minaccia al fine di indurre altri a commettere un reato (reato-fine non necessariamente consumato). Si è ritenuto che la condotta valutata fosse rilevante ai fini di tale norma.
art. 377 cod. pen.
Norma originariamente contestata (intralcio alla giustizia); la Corte ha ritenuto possibile la riqualificazione in fattispecie affini (611 c.p.) quando gli elementi comuni (violenza/minaccia) giustifichino la diversa qualificazione.
art. 610 cod. pen.
Richiamata indirettamente dalla Corte come norma afferente a condotte con violenza o minaccia mirate a ottenere una ritrattazione (violenza privata), distinguendola dalla fattispecie ritenuta (611 c.p.) ma riconoscendo compatibilità di valutazione rispetto al principio di correlazione.
art. 612 cod. pen.
Citata come possibile alternativa incriminatrice per condotte volte a consequenziale ostacolo alle testimonianze; la Corte ha osservato che tali ipotesi richiederebbero la querela e non erano prevalenti nel caso concreto.
artt. 521, 522 cod. proc. pen.
Norme concernenti l'incidente probatorio e la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: sono state richiamate nei motivi di ricorso per sostenere la sovrapponibilità delle dichiarazioni del teste e l'assenza di travisamento; la Corte ha ritenuto invece che la rinnovata escussione abbia legittimamente portato a diverso apprezzamento probatorio.
art. 111 Cost.; art. 6 CEDU
Richiamate dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte di Cassazione non ha riscontrato violazioni tali da giustificare cassazione, ritenendo che non sia stata impedita la possibilità di difesa rispetto alla qualificazione applicata.
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di cassazione: inosservanza di norme processuali a pena di nullità (lett. c) e vizio di motivazione/mancanza di motivazione (lett. e)). La Corte ha valutato questi gravami e li ha ritenuti in larga parte infondati o consistenti in mero riesame della prova non consentito in sede di legittimità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per il ricorso in cassazione che consente la compressione e sintesi dei motivi nell'interesse dei ricorrenti; applicata per l'esposizione dei motivi.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'onere del ricorrente che impugna una sentenza di prescrizione: il ricorso deve esprimere elementi chiari e specifici che rendano evidente l'insussistenza del fatto o l'inesistenza degli elementi di responsabilità, pena l'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che Rodà Valentino non abbia adempiuto a tale onere.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare Valentino Rodà al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende.
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati; applicata dalla Corte per il ricorso di Valentino.
regime del rito abbreviato (sconto di pena)
La Corte ha ritenuto corretto che, avendo l'imputato ottenuto il rito abbreviato, fosse operata la relativa diminuzione di pena; l'omissione da parte della Corte d'Appello ha giustificato l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e la rideterminazione della pena.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto contestato in sede di giudizio è ammessa quando le fattispecie hanno elementi comuni essenziali (es. violenza/minaccia) e non si pregiudica il diritto di difesa: non sempre la diversa qualificazione integra violazione del principio di correlazione.
- L'appello e la Cassazione non sono sedi per un semplice riesame della prova: le censure devono dimostrare vizi di motivazione manifesti, illogicità o travisamento evidente; ricostruzioni alternative dei fatti sono ammissibili solo se emergono contraddizioni manifeste nella motivazione.
- Chi impugna una sentenza di non doversi procedere per prescrizione deve, a pena di inammissibilità, allegare elementi specifici e immediatamente decisivi che provino l'evidente insussistenza del fatto o l'inconfigurabilità della responsabilità (art.129 c.p.p.).
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (escussione nel contraddittorio) può validamente modificare l'apprezzamento probatorio rispetto all'incidente probatorio, e la Corte di legittimità dà rilevo a questa nuova valutazione salvo che emerga un manifesto travisamento.
- La mancata applicazione automatica di benefici procedurali (es. diminuzione di pena per il rito abbreviato) costituisce vizio che la Cassazione può correggere annullando la parte sanzionatoria senza rinvio e rideterminando la pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e, in caso di colpevolezza del ricorso, anche sanzioni a favore della cassa delle ammende; i motivi generici o ripetitivi sono penalmente rischiosi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6281/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6282/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6283/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6284/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6287/2024 del 13/02/2024
- Sentenza penale · 13 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6288/2024 del 13/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →