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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6847/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce un errore di fatto consistente nel fatto che l'avviso di fissazione della camera di consiglio dinanzi alla Settima Sezione penale è stato notificato via PEC non all'unico difensore effettivo, l'avv. Marcello Perillo iscritto al Foro di Lecco, bensì ad un omonimo avv. Marcello Perillo iscritto al Foro di Salerno con sede a Bellizzi. Per tale disguido il difensore non è intervenuto in camera di consiglio e l'errore non era stato rilevato; il ricorrente chiede la correzione dell'errore e la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato l'errore di fatto relativo alla notifica dell'avviso al difensore omonimo e ha revocato l'ordinanza della Settima Sezione n. 30760/24 del 21/06/2024. Ha disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 04/12/2023 (pena di cinque anni e sei mesi), la rimessione in libertà dell'imputato se non detenuto per altra causa, l'invio della comunicazione alla Procura Generale e la restituzione degli atti alla Settima Sezione penale per il prosieguo.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite/Sezioni Penali)

    Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, De Martino, Rv. 279493; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569

    È principio consolidato che l'omesso avviso al difensore unico relativo all'udienza davanti alla Corte di cassazione costituisce errore di fatto deducibile con ricorso straordinario; tale vizio può giustificare la revoca dell'ordinanza e i conseguenti provvedimenti (sospensione dell'esecuzione, rimessione degli atti).

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso d'udienza al difensore effettivo è essenziale: se l'avviso è inviato a un omonimo o a un diverso destinatario e il difensore non viene così informato, si configura un errore di fatto deducibile.
  • L'errore di notifica al difensore unico può essere rimediato anche con ricorso straordinario per cassazione se tempestivamente dedotto; la corte può revocare l'ordinanza impugnata e sospendere l'esecuzione della sentenza di merito.
  • Occorre conservare e allegare le prove della notifica via PEC (copia dell'avviso, intestazione PEC, indirizzo destinatario) per dimostrare l'errore e la mancata partecipazione del difensore.
  • Se la camera di consiglio si celebra senza intervento dei difensori e sussiste un errore di notifica, non si presume automaticamente la volontà di rinuncia del difensore: la tempestiva impugnazione può ottenere la revoca e la rinnovazione del procedimento.
  • Nei casi simili, il rimedio pratico è chiedere immediatamente la sospensione dell'esecuzione della sentenza e la rimessione degli atti alla sezione competente per la rinnovazione dell'atto processuale in cui è stato leso il diritto di difesa.

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