Cassazione Penale, Sentenza n. 6847/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce un errore di fatto consistente nel fatto che l'avviso di fissazione della camera di consiglio dinanzi alla Settima Sezione penale è stato notificato via PEC non all'unico difensore effettivo, l'avv. Marcello Perillo iscritto al Foro di Lecco, bensì ad un omonimo avv. Marcello Perillo iscritto al Foro di Salerno con sede a Bellizzi. Per tale disguido il difensore non è intervenuto in camera di consiglio e l'errore non era stato rilevato; il ricorrente chiede la correzione dell'errore e la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato l'errore di fatto relativo alla notifica dell'avviso al difensore omonimo e ha revocato l'ordinanza della Settima Sezione n. 30760/24 del 21/06/2024. Ha disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 04/12/2023 (pena di cinque anni e sei mesi), la rimessione in libertà dell'imputato se non detenuto per altra causa, l'invio della comunicazione alla Procura Generale e la restituzione degli atti alla Settima Sezione penale per il prosieguo.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite/Sezioni Penali)
Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, De Martino, Rv. 279493; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569
È principio consolidato che l'omesso avviso al difensore unico relativo all'udienza davanti alla Corte di cassazione costituisce errore di fatto deducibile con ricorso straordinario; tale vizio può giustificare la revoca dell'ordinanza e i conseguenti provvedimenti (sospensione dell'esecuzione, rimessione degli atti).
Massime di principio
- La notifica dell'avviso d'udienza al difensore effettivo è essenziale: se l'avviso è inviato a un omonimo o a un diverso destinatario e il difensore non viene così informato, si configura un errore di fatto deducibile.
- L'errore di notifica al difensore unico può essere rimediato anche con ricorso straordinario per cassazione se tempestivamente dedotto; la corte può revocare l'ordinanza impugnata e sospendere l'esecuzione della sentenza di merito.
- Occorre conservare e allegare le prove della notifica via PEC (copia dell'avviso, intestazione PEC, indirizzo destinatario) per dimostrare l'errore e la mancata partecipazione del difensore.
- Se la camera di consiglio si celebra senza intervento dei difensori e sussiste un errore di notifica, non si presume automaticamente la volontà di rinuncia del difensore: la tempestiva impugnazione può ottenere la revoca e la rinnovazione del procedimento.
- Nei casi simili, il rimedio pratico è chiedere immediatamente la sospensione dell'esecuzione della sentenza e la rimessione degli atti alla sezione competente per la rinnovazione dell'atto processuale in cui è stato leso il diritto di difesa.
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