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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03434/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento collettivo intimato nell’ambito di una procedura di riduzione del personale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra del lavoratore e condannando la società al risarcimento nei limiti previsti dall’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970; la Corte d’appello aveva confermato tale esito. In cassazione la società ha dedotto, in sintesi: (1) violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 e dell’art. 41 Cost., sostenendo che la comparazione dei lavoratori poteva essere legittimamente circoscritta ad alcune sedi territoriali, date le distanze geografiche e l’irragionevolezza di trasferimenti su lunga distanza; (2) violazione dell’art. 5 L. n. 223/1991, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la priorità delle esigenze tecnico-produttive e del rinnovamento strategico aziendale; (3) violazione dell’art. 18, commi 4, 5 e 7, L. n. 300/1970 e degli artt. 4, 5 e 17 L. n. 223/1991, sostenendo che la tutela reintegratoria fosse stata applicata erroneamente, poiché si sarebbe trattato al più di una violazione formale e non sostanziale dei criteri di scelta; (4) violazione dell’art. 5, comma 3, L. n. 223/1991 e degli artt. 3, 24 e 41 Cost., per asserita illegittimità costituzionale del diverso trattamento sanzionatorio tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento collettivo e applicato la tutela reintegratoria. Ha ritenuto infondati i motivi concernenti la delimitazione territoriale della platea dei licenziabili, osservando che il datore può sì limitare la selezione a una unità o sede, ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4 L. n. 223/1991 le ragioni della scelta e della mancata considerazione di altre sedi o del trasferimento ad unità vicine, con onere probatorio a suo carico. Ha inoltre confermato che, nel caso concreto, la limitazione della platea ad alcune sedi era stata ritenuta irragionevole e non adeguatamente giustificata, oltre che incompatibile con l’esigenza di controllo sindacale. Quanto alla sanzione, la Corte ha ribadito che l’erronea delimitazione della platea dei licenziabili integra una violazione sostanziale dei criteri di scelta, attratta nel regime reintegratorio dell’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970. Ha infine ritenuto inammissibile o comunque infondata la doglianza di incostituzionalità, ricordando che la questione costituzionale non può costituire autonomo motivo di ricorso e che, comunque, il quadro normativo e la successiva giurisprudenza costituzionale non sorreggono la tesi della disparità di trattamento invocata dalla società. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 223/1991

    comma 3; comma 9; comma 12

    La comunicazione di apertura della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni dell’esubero e della delimitazione territoriale della platea dei licenziabili, consentendo il controllo sindacale sulla necessità dei licenziamenti; la sua genericità comporta illegittimità del recesso.

  • art. 5 L. n. 223/1991

    L’individuazione dei lavoratori da licenziare va riferita al complesso aziendale, salvo oggettive esigenze tecnico-produttive che, se invocate per restringere la platea, devono essere coerenti con la comunicazione ex art. 4 e provate dal datore di lavoro; la violazione dei criteri di scelta comporta il regime sanzionatorio previsto dalla norma.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    La violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo comporta l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dal comma 4; la mera violazione formale della procedura, invece, conduce al diverso regime indennitario.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica non consente di sottrarre il datore agli obblighi legali di comparazione e motivazione nella procedura di licenziamento collettivo.

  • art. 3 Cost.

    La censura di disparità di trattamento tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo non è stata ritenuta fondata alla luce della potestà legislativa e dell’evoluzione giurisprudenziale costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, senza che la Corte ne abbia accolto la prospettazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È stato dichiarato dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma introduttiva dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, la regola di base impone di individuare i lavoratori da licenziare con riferimento all’intero complesso aziendale; una limitazione della platea a una sede, reparto o unità produttiva è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive e da una comunicazione preventiva sufficientemente specifica.
  • Chi intende restringere la comparazione dei licenziabili a una porzione dell’azienda deve indicare nella comunicazione ex art. 4 L. n. 223/1991 sia le ragioni della delimitazione sia le ragioni per cui non sia possibile o opportuno ricorrere al trasferimento verso altre unità; l’onere di provare tali circostanze grava sul datore di lavoro.
  • La mera dislocazione territoriale delle sedi o l’eventuale aggravio dei costi di trasferimento non escludono, di per sé, l’obbligo di comparazione con i lavoratori di altre unità produttive, poiché la disciplina dei licenziamenti collettivi è orientata al minor impatto sociale possibile.
  • Quando la platea dei licenziabili è illegittimamente delimitata a monte, la violazione non è meramente formale ma sostanziale e giustifica l’applicazione della tutela reintegratoria prevista per la violazione dei criteri di scelta.
  • La questione di legittimità costituzionale non può essere veicolata come autonomo motivo di ricorso per cassazione; può semmai essere sollecitata al giudice, il quale resta libero di rimetterla o meno alla Corte costituzionale.
  • In tema di sanzioni per licenziamento illegittimo, la disciplina del licenziamento collettivo e quella del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo possono essere lette in modo convergente quando la violazione investa criteri di scelta sostanziali, specie alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

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