Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5708/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà del 18/10/2024 deducendo violazione dell'art. 294 c.p.p. per "impedimento assoluto" alla partecipazione all'interrogatorio di garanzia in ragione della mancata conoscenza della lingua italiana e della omessa traduzione preventiva dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Denuncia inoltre vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla congruità del termine concesso per la traduzione (termine iniziale di 20 giorni poi prorogato), nonché un vulnus al diritto di difesa per non aver potuto leggere previamente l'ordinanza nella propria lingua.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni 'estrinseche' (mancata specifica e mancato confronto con le motivazioni dei giudici di merito) e per carenza di interesse concreto dell'impugnante, ritenendo non sussistente la violazione denunciata. La Corte ha condiviso l'esito del Tribunale della Libertà: il GIP, avvedutosi dell'analphabetismolinguistico, ha sospeso l'udienza, nominato un interprete che ha svolto funzione di ausiliario e ha tradotto oralmente le contestazioni, quindi l'indagato ha potuto partecipare consapevolmente; la traduzione scritta dell'ordinanza è stata disposta tempestivamente e notificata entro un termine ritenuto congruo anche dopo proroga motivata; non si è verificata la nullità generale dell'ordinanza. È stato, inoltre, ricordato che l'eventuale nullità "a regime intermedio" doveva essere eccepita con il riesame e che la richiesta di riesame può sanare la nullità se il soggetto ha poi esercitato pienamente la difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare la somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Disciplina l'interrogatorio di garanzia e l'ipotesi di impedimento assoluto. La Corte ha ritenuto che l'impedimento assoluto ricorra solo se l'indagato non può partecipare consapevolmente; la nomina immediata dell'interprete e la traduzione orale hanno escluso l'impedimento assoluto nel caso concreto.

  • art. 293 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle garanzie procedurali e all'ausilio dell'interprete: il GIP è stato ritenuto conforme agli adempimenti previsti, avendo nominato interprete e garantito la comprensione delle contestazioni.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 292 per i casi in cui la mancata conoscenza della lingua sia nota prima dell'adozione del provvedimento; in tale ipotesi la mancata traduzione può determinare nullità dell'atto.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Collegata all'art. 143: se la mancata conoscenza della lingua emerge prima dell'adozione dell'atto cautelare, la traduzione preventiva è obbligatoria e la omissione può comportare nullità.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Rilevata in relazione alle nullità a regime intermedio: tali nullità possono essere eccepite e hanno disciplina specifica circa la loro rilevabilità e sanabilità.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma riferita al regime delle nullità e alla loro rilevabilità; la Corte ha ricordato che la nullità generale a regime intermedio deve essere eccepita nel rimedio tempestivo (es. riesame) per evitare preclusione.

  • art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.

    Stabilisce la necessità di un interesse concreto, attuale e verificabile per proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto mancante tale interesse quando non è allegato in che modo la mancata traduzione abbia arrecato un pregiudizio concreto alle strategie difensive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Riferita alla condanna alle spese del procedimento: la Corte ha imposto al ricorrente l'onere delle spese e il versamento di una somma in via equitativa.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata quanto alle esigenze cautelari che giustificarono l'applicazione della misura cautelare originaria dal GIP (esigenze cautelari indicate tra quelle contemplate dall'art. 274).

  • art. 73 d.P.R. n. 309/90

    Norma sostanziale (illecito penale in materia di stupefacenti) relativa ad alcuni capi di imputazione: richiamata come parte della contestazione penale a carico dell'imputato.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/90

    Norma sostanziale (delitto aggravato in materia di stupefacenti) relativa al capo 1 dell'incolpazione provvisoria; citata a titolo di inquadramento delle imputazioni.

Massime di principio

  • La semplice mancata traduzione preventiva di un provvedimento cautelare non determina automaticamente l'impedimento assoluto ai sensi dell'art. 294 c.p.p.: se, all'udienza, è nominato immediatamente un interprete che traduce oralmente le contestazioni e consente la partecipazione consapevole, il diritto di difesa può ritenersi rispettato.
  • La valutazione della "congruità" del termine per la traduzione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se è motivata logicamente, tenendo conto di fattori quali complessità dell'atto, reperimento dell'interprete e carico di lavoro documentato.
  • Se la mancata conoscenza della lingua emerge prima dell'adozione del provvedimento, la mancata traduzione preventiva può integrare nullità dell'atto (richiamo arts. 143 e 292 c.p.p. e Sez. U. 15069/2023); se emerge dopo, siamo nell'ambito delle nullità a regime intermedio che devono essere eccepite tempestivamente (es. con il riesame).
  • Chi lamenta la violazione per omessa traduzione deve indicare un interesse concreto e dimostrare un pregiudizio attuale e verificabile: la mera allegazione di un danno astratto è insufficiente per fondare l'impugnazione.
  • La proposizione dell'istanza di riesame può sanare una nullità a regime intermedio se il soggetto ha poi esercitato effettivamente il diritto di difesa in modo tale da dimostrare la piena comprensione del provvedimento cautelare.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è indispensabile confrontarsi specificamente con le motivazioni dei giudici di merito; l'assenza di tale confronto può determinare l'inammissibilità per genericità 'estrinseca'.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.