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Sentenza

Sentenza n. 542/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone in data 3 dicembre 2024, n. 570.

Giustizia amministrativa202500940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone del 3 dicembre 2024, n. 570

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, creditori della Provincia di Crotone in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone per la complessiva somma di € 176.868,00, oltre interessi e spese, hanno proposto ricorso per ottemperanza. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto, è stato dichiarato esecutivo ed è stato notificato alla Provincia il 4 febbraio 2025. Non risultando l’integrale pagamento delle somme dovute, i creditori hanno chiesto l’ordine giudiziale di esecuzione del titolo. La Provincia, pur ritualmente intimata, non si è costituita e non ha fornito prova dell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo costituisce titolo esecutivo definitivamente efficace e che la Provincia aveva l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria. L’amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento, sicché risultavano integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo della Provincia di provvedere al pagamento delle somme indicate nel decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Crotone, con facoltà di delega, attribuendogli 90 giorni per l’esecuzione decorrenti dall’istanza dei ricorrenti successiva alla scadenza del termine assegnato alla Provincia. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. La Provincia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza; il TAR, verificata la mancata esecuzione del titolo esecutivo, può ordinare all’amministrazione di adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una decisione giurisdizionale definitivamente esecutiva nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo costituisce un titolo suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione obbligata al pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuta integrale esecuzione del titolo esecutivo; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento, detraendo esclusivamente le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato dell’esecuzione in caso di persistente inerzia, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il relativo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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