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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25265/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Lecce del 17/10/2023 chiedendo la revoca della confisca disposta dal Tribunale di Trani (sentenza 4/2/2013) e confermata dalla Corte d'appello di Bari (14/12/2016). Hanno prodotto nuova documentazione e chiesto che questa fosse valutata per dimostrare la non riconducibilità dei beni al profitto o al prezzo del reato e la diversa capacità finanziaria degli interessati. Nei motivi di ricorso in Cassazione deducono violazioni degli artt. 591 e 666 c.p.p. per errata qualificazione dell'istanza e per l'introduzione di un requisito di ammissibilità non previsto, nonché violazione dell'art. 240 c.p. per mancata verifica sul carattere "nuovo" delle prove e per non aver chiarito se la confisca fosse stata adottata ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.240 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le istanze fossero in realtà richieste di revisione della sentenza di condanna irrevocabile e che i ricorrenti non abbiano prodotto censure specifiche e valutabili sull'argomentazione della Corte territoriale. La Corte ha confermato che: 1) non è ammessa la revisione quando i nuovi elementi non portano al proscioglimento ma solo alla revoca della confisca; 2) i documenti prodotti non sono stati dimostrati come "nuovi" né è stato spiegato in concreto come incidano sui presupposti della confisca (capacità di acquisto). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Riferita al rimedio della revisione: la Corte osserva che l'istanza deve essere qualificata come richiesta di revisione della sentenza irrevocabile e che la revisione non è strumento per ottenere la sola revoca della confisca se i nuovi elementi non determinano il proscioglimento

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la qualificazione dell'istanza; la Corte ha ritenuto però che l'iter processuale e i requisiti di ammissibilità siano stati correttamente applicati

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca: la Corte rileva che non è stata chiarita la base normativa (primo o secondo comma) applicata alla confisca e che i documenti prodotti non dimostrano in concreto la diversa capacità di acquisto che potrebbe incidere sui presupposti della misura

  • art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306)

    "art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 oggi 240-bis cod. pen."

    La confisca c.d. "allargata" disposta con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione sulla base di nuovi elementi di prova; occorre la revisione del giudicato se i nuovi elementi mirano ad elidere l'accertamento giudiziale su cui si fonda la misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorrenti quando il ricorso è inammissibile; qui applicata unitamente alla condanna a versare una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nell'impugnazione

  • C. Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata rispetto ai profili di "irritualità" dell'impugnazione e alla previsione di sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati o colpevoli

Massime di principio

  • La revisione del giudicato è lo strumento adeguato per contestare una sentenza di condanna irrevocabile; non è ammissibile impiegare la revisione per ottenere soltanto la revoca di una confisca se i nuovi elementi non comportano il proscioglimento.
  • Le istanze di revisione devono contenere censure precise e dimostrare concretamente l'incidenza delle "nuove" prove sull'accertamento giudiziale: va spiegato in che modo i documenti modificano i presupposti della condanna o della confisca (es. capacità di acquisto, riconducibilità dei beni al profitto del reato).
  • Le prove documentali presentate come "nuove" devono essere effettivamente tali (non già note al giudice all'epoca del processo) e la loro novità e rilevanza vanno esplicitate; l'assenza di questa specificazione determina l'inammissibilità.
  • Se i nuovi elementi porterebbero soltanto alla revoca della confisca ma non all'alterazione dell'accertamento di responsabilità, la richiesta di revisione è inammissibile.
  • Le impugnazioni generiche o prive di specifiche argomentazioni contro la motivazione della decisione sono suscettibili di essere dichiarate inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
  • Per contestare una confisca adottata con sentenza definitiva, valutare preliminarmente se la via più efficace sia la revisione (se i nuovi elementi mirano al proscioglimento) oppure altri rimedi o istanze esecutive adeguate, ma senza confondere i rimedi procedurali.

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