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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32434/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e privo dell'indicazione degli elementi decisivi asseritamente pretermessi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto atteneva alla pretesa mancanza di motivazione della decisione di merito, ma il ricorso è stato ritenuto formulato in modo del tutto generico: si limitava a enunciazioni apodittiche, senza indicare quali specifici elementi di fatto o di prova sarebbero stati trascurati dal giudice di merito e che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione favorevole all'imputato.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice alla base della condanna impugnata; la sentenza impugnata riguardava il reato di evasione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la mancanza di motivazione deve essere specifico e autosufficiente: non basta una generica censura apodittica, ma occorre indicare gli elementi di fatto o di prova che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.
  • La deduzione di un vizio motivazionale è inammissibile quando non consente di individuare quali contenuti decisivi della decisione impugnata sarebbero stati trascurati e quale diversa conclusione ne sarebbe potuta derivare.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime ordinario previsto dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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