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Sentenza

Sentenza n. 623/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 5185/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 20 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202502996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 5185/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 dicembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l'importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha domandato l'esecuzione coattiva del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell'integrale esecuzione della sentenza. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei tre anni scolastici indicati, per complessivi € 1.500,00. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e tenuto a provvedere nei successivi 120 giorni. Ha escluso il compenso del commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che l'esiguità del debito rendesse la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite, pari a € 1.000,00 oltre accessori, nonché il contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento della prestazione oggetto del giudicato, consistente nell'attribuzione della Carta docente dell'importo nominale di € 500,00 annui.

  • art. 324 c.p.c.

    risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato accertato mediante attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano.

  • art. 474 c.p.c.

    la sentenza dotata di attestazione di conformità

    La sentenza notificata in copia conforme costituisce titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti dell'amministrazione debitrice deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora per il ritardo ulteriore nell’esecuzione

    La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo all'esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato in copia conforme quale titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e in assenza della prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano compatibili con l'attività esecutiva demandata; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente, non è dovuto uno specifico compenso.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all'esiguità dell'obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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