Cassazione Civile, Ordinanza n. 09629/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia con accettazione da parte del controricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese secondo l'accordo intervenuto tra le parti. Ha inoltre escluso il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, precisando che tale obbligo non sussiste nei casi di estinzione per rinuncia, non trattandosi di infondatezza o inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto finanziario tra una società debitrice e una banca. Uno dei fideiussori della società, nel periodo in cui il debito verso la banca era già sorto, ha alienato alcuni beni a terza persona mediante due compravendite. La banca ha promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficaci tali atti dispositivi, ottenendo accoglimento in primo grado e conferma in appello. I soccombenti in appello hanno quindi proposto due distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti. Nel corso del giudizio di legittimità è stata comunicata una proposta di definizione accelerata; i ricorrenti vi si sono opposti, ma successivamente hanno rinunciato entrambi al ricorso e la banca ha accettato la rinuncia, concordando altresì la compensazione delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può recepire l'accordo delle parti sulla compensazione delle spese.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché il relativo presupposto è limitato alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità secondo la disciplina applicabile.
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