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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15821/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva respinto la domanda di ammissione al controllo giudiziario volontario (ex art. 34, co. 6, d.lgs. n.159/2011). La ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto la s.r.l. non ammissibile al controllo per la sussistenza di concreti indizi di ingerenza gestionale da parte di Miritello Prospero e Miritello Felice (padre e zio), soggetti (a quel tempo) ritenuti vicini a contesti mafiosi e rinviati a giudizio. La difesa ha prodotto poi, a corredo del ricorso, la sentenza di primo grado (22/10/2024) con cui Prospero e Felice sono stati assolti perché il fatto non sussiste, sostenendo che tale esito smentisce per tabulas le evidenze usate dalla Corte di Appello e giustifica l'ammissione al controllo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che l'assoluzione penale prodotta dalla difesa sia un "fatto nuovo" sopravvenuto rispetto al decreto impugnato (decreto 21/10/2024 vs sentenza penale 22/10/2024) e quindi non valutabile in sede di cassazione in un procedimento relativo a misure di prevenzione, nel quale sono ammesse in Cassazione solo documenti non attinenti al merito non prodotti nei precedenti gradi e idonei a far applicare norme favorevoli sopravvenute. La Corte ha comunque osservato che la ricorrente può riproporre la domanda di controllo volontario in primo grado, essendo le decisioni in materia di prevenzione caratterizzate da un "giudicato debole" che consente di rinnovare la richiesta alla luce di un mutamento fattuale. Conseguenza processuale: declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 6 del d.lgs. n.159/2011

    art. 34 comma 6 d.lgs. n.159 del 2011

    La disposizione disciplina l'ammissione al controllo giudiziario su domanda di parte (controllo volontario) nell'ambito delle misure di prevenzione: il giudice valuta la sussistenza di elementi che possano far ritenere l'operatività di condizionamenti da parte di soggetti vicini a contesti mafiosi; tali elementi possono determinare l'esclusione dall'ammissione al controllo per prognosi negativa sul risanamento aziendale.

  • Giurisprudenza (Sez. I, n. 42817/2016)

    Sez. I n. 42817 del 2016 (massima) richiamata in motivazione

    Principio secondo il quale, nel giudizio di legittimità contro provvedimenti in materia di misure di prevenzione, si possono introdurre in Cassazione solo documenti non attinenti al merito che non siano stati prodotti nei precedenti gradi e che possano dar luogo all'applicazione dello ius superveniens; fatti nuovi sopravvenuti al provvedimento impugnato non sono direttamente valutabili in Cassazione.

Massime di principio

  • Un provvedimento penale favorevole sopravvenuto rispetto alla data del provvedimento impugnato costituisce "fatto nuovo" e, generalmente, non può essere valutato in sede di cassazione contro provvedimenti in materia di misure di prevenzione salvo i limiti indicati dalla giurisprudenza; va invece proposto nuovamente in primo grado o in sede idonea.
  • Nei procedimenti sull'ammissione al controllo volontario ex d.lgs. 159/2011 la cognizione di Cassazione è assai limitata: la rimessione in termini di fatti sopravvenuti è ammessa soprattutto mediante nuova domanda o impugnazione nei gradi territoriali, perché le decisioni di prevenzione hanno carattere di "giudicato debole".
  • Se si ottiene un esito penale favorevole dopo un provvedimento di prevenzione, la strategia preferibile è riproporre la domanda all'autorità giudicante di primo grado producendo la nuova sentenza come prova del mutamento della situazione di fatto, anziché basarsi su Cassazione per far valere fatti sopravvenuti.
  • Nelle valutazioni di ammissibilità al controllo volontario il giudice di merito può considerare non solo le vicende personali di soci o amministratori ma anche l'esistenza di collegamenti organizzativi tra imprese del gruppo e la capacità imprenditoriale del rappresentante; tali elementi, se fondati su indizi concreti, possono giustificare il diniego.
  • Per preservare efficacia probatoria in sede di legittimità, è cruciale produrre nei precedenti gradi processuali tutti i documenti rilevanti già disponibili; i documenti sopravvenuti vanno impiegati mediante riproposizione dell'istanza o ricorso incidentale ove consentito.

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