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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-485/21

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 settembre 2024. — Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. — Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regione di calcolo della capacità – Regione CORE – Adozione, da parte dell’ACER, della metodologia per la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso – Determinazione del livello di tolleranza per i legittimi flussi di ricircolo – Articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943. — Causa T-485/21

Giurisprudenza europea62021TJ0485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso della BNetzA e annullato la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER nella parte in cui confermava la metodologia CORE per la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso. Pur respingendo le censure sull’ambito di applicazione della metodologia e sulla priorità dei flussi di ricircolo, ha ritenuto illegittima la determinazione del livello di tolleranza, perché non conforme all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. Il Tribunale ha escluso anche che l’ACER potesse fondare tale scelta su una competenza implicita o sulla necessità di rispettare il termine procedurale.

Adozione da parte dell’ACER della metodologia CORE per la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso: illegittimità della determinazione del livello di tolleranza dei flussi di ricircolo ex articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943.

La questione giuridica

Nel contesto di un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER che conferma la decisione n. 30/2020, le questioni centrali riguardano: (i) se la metodologia CORE possa includere nella ripartizione dei costi non solo le interconnessioni, ma anche gli elementi di rete interni con tensione pari o superiore a 220 kV; (ii) se sia legittima la priorità attribuita ai flussi di ricircolo rispetto ai flussi interni nella determinazione del contributo alla congestione; (iii) se l’ACER fosse competente a fissare un livello di tolleranza provvisorio per i flussi di ricircolo in assenza dell’analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 e senza una definizione per ogni confine tra zone di offerta; (iv) se, in alternativa, potesse esistere una competenza implicita dell’ACER giustificata dall’esigenza di rispettare il termine procedurale e assicurare l’effetto utile della normativa.

Principio di diritto

L’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 impone che i costi delle contromisure siano ripartiti in funzione del contributo alla congestione dei flussi risultanti da transazioni interne e consente di escludere solo i flussi inferiori al livello di tolleranza; tuttavia il livello di tolleranza deve essere analizzato e definito per ogni confine tra singole zone di offerta e deve corrispondere al livello di flussi atteso in assenza di congestioni strutturali. Poiché l’ACER ha fissato un livello uniforme e provvisorio senza l’analisi richiesta, il Tribunale annulla la decisione impugnata; inoltre, l’ACER non poteva invocare una competenza implicita per derogare al quadro normativo.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264, secondo comma, TFUE
  • Articolo 290, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 291 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Regolamento (UE) 2019/943
  • Regolamento (UE) 2019/942
  • Regolamento (UE) 2015/1222
  • Regolamento (UE) 2017/1485
  • Direttiva (UE) 2019/944
  • Regolamento (CE) n. 714/2009
  • Regolamento (UE) n. 543/2013

Adozione da parte dell’ACER della metodologia CORE per la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso: illegittimità della determinazione del livello di tolleranza dei flussi di ricircolo ex articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dalla BNetzA avverso la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER che aveva confermato la decisione n. 30/2020 sulla metodologia CORE per la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso. La causa si colloca nel quadro della disciplina del mercato interno dell’energia elettrica e della gestione coordinata delle congestioni transfrontaliere.

Fatti e procedimento

La BNetzA, autorità nazionale di regolamentazione tedesca, ha contestato la decisione con cui l’ACER ha approvato la metodologia proposta dai TSO della regione CORE, dopo che le ANR non erano riuscite a raggiungere un accordo. La Germania è intervenuta a sostegno della ricorrente. Il ricorso dinanzi al Tribunale era fondato su sei motivi; il Tribunale ha trattato in particolare il primo, il quarto e il terzo motivo.

Quadro normativo rilevante

La decisione si fonda principalmente sull’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943, sull’articolo 74 del regolamento (UE) 2015/1222 e sul regolamento (UE) 2019/942, che disciplina i poteri dell’ACER. Sono richiamati inoltre il regolamento (UE) 2017/1485 e la direttiva (UE) 2019/944, oltre a varie definizioni contenute nel regolamento 2019/943, tra cui quelle di congestione, ridispacciamento, scambio compensativo, congestione strutturale e zona di offerta.

Ambito di applicazione della metodologia di ripartizione dei costi

Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo. Ha osservato che l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 non definisce gli elementi di rete su cui devono essere attuate le contromisure né limita la ripartizione dei costi alle sole interconnessioni. In una rete elettrica interconnessa e molto magliata, anche le contromisure adottate su elementi interni con tensione pari o superiore a 220 kV possono contribuire a risolvere congestioni che incidono sugli scambi interzonali. Per questo, limitare la ripartizione dei costi ai soli elementi critici di rete avrebbe creato una distinzione artificiale e discriminatoria non prevista dalla normativa.

Priorità ai flussi di ricircolo rispetto ai flussi interni

È stato respinto anche il quarto motivo. Il Tribunale ha ritenuto che la metodologia potesse attribuire priorità ai flussi di ricircolo superiori al livello di tolleranza rispetto ai flussi interni, poiché l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 differenzia già tra tali flussi introducendo un livello di tolleranza per i flussi inferiori al livello atteso senza congestioni strutturali. La diversa natura dei flussi di ricircolo, inevitabili in una rete magliata e non voluti dal TSO che li ospita, giustifica un diverso trattamento rispetto ai flussi interni.

Illegittimità del livello di tolleranza fissato dall’ACER

Il Tribunale ha invece accolto il terzo motivo. Ha rilevato che l’articolo 16, paragrafo 13, secondo comma, del regolamento 2019/943 impone che il livello di tolleranza sia:

  • analizzato e definito congiuntamente dai TSO;
  • determinato per ogni confine tra singole zone di offerta;
  • corrispondente al livello di flussi di ricircolo atteso in assenza di congestioni strutturali.

Nel caso di specie, i TSO non avevano svolto l’analisi richiesta e l’ACER aveva fissato un livello provvisorio uniforme al 10% della capacità massima, poi ripartito tra le zone di offerta, senza tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascun confine. Secondo il Tribunale, tale soluzione non soddisfa i requisiti sostanziali della norma.

Esclusione della competenza implicita dell’ACER

Il Tribunale ha escluso che l’ACER potesse fondarsi su una competenza implicita per derogare all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. Il termine previsto per l’adozione della metodologia era indicativo e non imperativo; inoltre, l’ACER avrebbe potuto concedere più tempo ai TSO per effettuare l’analisi, specie considerando che l’obbligo sostanziale era entrato in vigore solo dal 1° gennaio 2020. La necessità di evitare un’impasse non giustificava dunque la creazione di un potere implicito in contrasto con il diritto derivato.

Dispositivo e conseguenze

Poiché il terzo motivo riguardava un elemento centrale della metodologia, il Tribunale ha annullato integralmente la decisione impugnata nella parte in cui confermava la decisione n. 30/2020 e respingeva il ricorso della BNetzA. Ha altresì respinto la richiesta di mantenere gli effetti della decisione annullata, rilevando che la metodologia non era ancora pienamente applicata e che l’illegittimità derivava anche da una violazione sostanziale del diritto dell’Unione.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che la ripartizione dei costi delle contromisure nel settore elettrico deve essere letta in modo coerente con il regolamento 2019/943, norma gerarchicamente superiore rispetto al regolamento 2015/1222. Ne deriva che:

  • l’ambito della ripartizione può comprendere anche elementi interni della rete, se funzionali alla gestione coordinata delle congestioni transfrontaliere;
  • i flussi di ricircolo superiori al livello di tolleranza possono essere trattati diversamente dai flussi interni;
  • il livello di tolleranza deve essere determinato secondo i parametri espressamente imposti dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943;
  • un’agenzia dell’Unione non può supplire all’inerzia dei soggetti obbligati creando una disciplina incompatibile con il quadro normativo applicabile.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell’energiaregolazione dell’energiaripartizione dei costi di congestionecompetenze delle agenzie ue

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