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Sentenza

Sentenza n. 2916/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 1061/2025, limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti appellanti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti avevano ottenuto dal TAR Liguria l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnare loro la carta elettronica per la formazione dei docenti relativamente alle annualità indicate per ciascuno. Il TAR aveva ordinato l’emissione delle carte e nominato un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza, liquidando però le spese di lite in complessivi euro 500,00, oltre accessori, in considerazione del carattere seriale della controversia. L’appello era diretto esclusivamente contro tale capo della sentenza. Gli appellanti hanno dedotto che la liquidazione fosse inferiore ai minimi risultanti dai parametri forensi applicabili e che il riferimento al carattere seriale della causa integrasse una motivazione insufficiente o apparente, in violazione dell’art. 26, comma 1, e dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c. Hanno chiesto la rideterminazione delle spese di primo grado in euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto che la quantificazione di euro 500,00 fosse erronea perché inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione di riferimento, anche considerando la riduzione prevista dal d.m. n. 147/2022. Il Collegio ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: il richiamo alla serialità del contenzioso e alla presenza di numerosi precedenti analoghi era sufficiente a giustificare la considerazione della particolare semplicità e serialità della controversia. La quantificazione è stata quindi rideterminata equitativamente in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 300,00, oltre accessori e contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale si collocava il ricorso originario per l’esecuzione del giudicato.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dagli appellanti in relazione all’obbligo di motivazione sulla liquidazione delle spese processuali.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Utilizzato dal Collegio per motivare la decisione anche mediante richiamo a una precedente sentenza della Sezione; richiamato dagli appellanti anche quanto all’insufficienza della motivazione del TAR.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in materia di regolazione e liquidazione delle spese processuali.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022

    I parametri forensi delimitano la discrezionalità giudiziale, imponendo il rispetto delle soglie minime di riduzione e vietando liquidazioni inferiori ai valori minimi applicabili, pur consentendo una valutazione adeguata alla natura seriale della controversia.

Massime di principio

  • La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può scendere al di sotto delle soglie minime risultanti dai parametri forensi applicabili, anche quando la controversia abbia carattere seriale.
  • Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; quando applica tale regola, non è invece necessaria una motivazione ulteriore, salvo che la liquidazione debba essere giustificata rispetto ai parametri applicabili.
  • Il carattere oggettivamente seriale della controversia, comprovato dall’esistenza di numerosi precedenti analoghi, può giustificare una liquidazione contenuta delle spese, ma non consente di attribuire somme inferiori ai minimi tariffari applicabili.
  • La liquidazione delle spese non può essere meramente simbolica o lesiva del decoro professionale dell’avvocato, anche se la controversia è semplice, seriale o definita sulla base di precedenti consolidati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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