Cassazione Penale, Sentenza n. 12779/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 29/06/2020 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: (1) censura della responsabilità penale per ritenuta partecipazione al reato in concorso, sostenendo che l'imputato si era limitato ad accompagnare il MARRA senza conoscere gli scopi della visita al PAONE; (2) censura sull'entità della pena, accusando uso di clausole di stile e lamentando la mancata riduzione della pena per il tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi attaccavano il merito delle valutazioni di fatto e della motivazione di merito (censure non ammissibili in cassazione se consistono in una diversa rilettura delle prove) e che le doglianze sulla pena erano generiche e prive di specificità. Ha confermato che la Corte territoriale aveva valutato le circostanze a carico (presenza ripetuta, contatti intensi) e aveva motivato la riduzione della pena partendo da una pena base di anni sei e Euro 3.600, poi ridotta per il tentativo ad anni tre e Euro 1.800. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)
«in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che \"attaccano\" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»
La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso: le critiche costituivano una diversa valutazione del merito probatorio non consentita in sede di cassazione.
Codice Penale, art. 56 (Tentativo)
La Corte territoriale ha effettivamente ridotto la pena per il tentativo (da anni 6 e Euro 3.600 a anni 3 e Euro 1.800) e la Cassazione ha rilevato che la riduzione per il tentativo era stata esplicitamente motivata, quindi la doglianza sulla mancata diminuzione risultava infondata.
Codice Penale, art. 629 (Estorsione)
L'addebito era relativo a tentata estorsione continuata e pluriaggravata; la Corte d'Appello ha confermato le aggravanti contestate e le ha considerate nel calcolo del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a contestare la valutazione del merito probatorio o a richiedere una diversa lettura delle prove: sono ammissibili soltanto censure relative a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La presenza "agevolativa" o il comportamento apparentemente passivo di una persona possono integrare concorso morale quando rafforzano o favoriscono l'attuazione dell'intento criminoso: la semplice discolpa va provata con elementi specifici.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio richiedono specificità e argomentazione: affermazioni apodittiche o generiche non sono sufficienti a superare l'ammissibilità.
- Il giudice d'appello deve motivare esplicitamente l'adozione o la negazione di benefici e la determinazione della pena base e delle eventuali riduzioni (es. per il tentativo); questa motivazione, se presente e coerente, rende infondate le contestazioni generiche.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve mirare a far emergere vizi formali o giuridici rilevanti (violazione di legge, contraddittorietà manifesta, travisamento probatorio qualora sussistano atti probatori ignorati) altrimenti rischia l'inammissibilità con condanna alle spese e sanzioni economiche.
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