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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12779/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 29/06/2020 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: (1) censura della responsabilità penale per ritenuta partecipazione al reato in concorso, sostenendo che l'imputato si era limitato ad accompagnare il MARRA senza conoscere gli scopi della visita al PAONE; (2) censura sull'entità della pena, accusando uso di clausole di stile e lamentando la mancata riduzione della pena per il tentativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi attaccavano il merito delle valutazioni di fatto e della motivazione di merito (censure non ammissibili in cassazione se consistono in una diversa rilettura delle prove) e che le doglianze sulla pena erano generiche e prive di specificità. Ha confermato che la Corte territoriale aveva valutato le circostanze a carico (presenza ripetuta, contatti intensi) e aveva motivato la riduzione della pena partendo da una pena base di anni sei e Euro 3.600, poi ridotta per il tentativo ad anni tre e Euro 1.800. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)

    «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che \"attaccano\" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»

    La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso: le critiche costituivano una diversa valutazione del merito probatorio non consentita in sede di cassazione.

  • Codice Penale, art. 56 (Tentativo)

    La Corte territoriale ha effettivamente ridotto la pena per il tentativo (da anni 6 e Euro 3.600 a anni 3 e Euro 1.800) e la Cassazione ha rilevato che la riduzione per il tentativo era stata esplicitamente motivata, quindi la doglianza sulla mancata diminuzione risultava infondata.

  • Codice Penale, art. 629 (Estorsione)

    L'addebito era relativo a tentata estorsione continuata e pluriaggravata; la Corte d'Appello ha confermato le aggravanti contestate e le ha considerate nel calcolo del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a contestare la valutazione del merito probatorio o a richiedere una diversa lettura delle prove: sono ammissibili soltanto censure relative a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La presenza "agevolativa" o il comportamento apparentemente passivo di una persona possono integrare concorso morale quando rafforzano o favoriscono l'attuazione dell'intento criminoso: la semplice discolpa va provata con elementi specifici.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio richiedono specificità e argomentazione: affermazioni apodittiche o generiche non sono sufficienti a superare l'ammissibilità.
  • Il giudice d'appello deve motivare esplicitamente l'adozione o la negazione di benefici e la determinazione della pena base e delle eventuali riduzioni (es. per il tentativo); questa motivazione, se presente e coerente, rende infondate le contestazioni generiche.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve mirare a far emergere vizi formali o giuridici rilevanti (violazione di legge, contraddittorietà manifesta, travisamento probatorio qualora sussistano atti probatori ignorati) altrimenti rischia l'inammissibilità con condanna alle spese e sanzioni economiche.

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