Cassazione Penale, Sentenza n. 22110/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione presentato da Arcangelo Ianne avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 21/09/2020. L'imputato proponeva quattro motivi: (1) violazione dell'art. 595 c.p. e vizi di motivazione circa la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone (diffamazione); (2) violazione degli artt. 51 e 595 c.p. e vizi di motivazione relativamente alla non corrispondenza al vero del contenuto dell'esposto; (3) violazione degli artt. 63 e 52 del d.lgs. n. 274/2000 (contestazione di riletti profili applicativi, quali eventuali circostanze aggravanti/attenuanti o disposizioni correlate); (4) violazione dell'art. 163 c.p. e vizi di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Procura generale ha depositato requisitoria scritta proponendo l'annullamento senza rinvio. È stato poi acquisito il certificato di morte dell'imputato (decesso 27/02/2021). La Corte di cassazione ha ritenuto che la morte sopravvenuta dell'imputato, intervenuta prima della definitiva irrevocabilità delle statuizioni civili, determina la caducazione delle statuizioni civili e l'estinzione del reato per morte dell'imputato. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata sia agli effetti penali sia agli effetti civili, dichiarando il reato estinto per morte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Richiamato quale disposizione sostanziale oggetto di censura: il ricorrente contestava l'accertamento del requisito della comunicazione a più persone. La Corte non ha deciso sul merito del motivo per effetto dell'estinzione del reato.
art. 51 cod. pen. (stato di necessità / giustificazione) e art. 595 cod. pen.
Citate nei motivi di ricorso in relazione alla presunta verità dell'esposto; la questione non è stata esaminata nel merito per effetto dell'annullamento per estinzione del reato.
artt. 63 e 52 d.lgs. n. 274 del 2000
Riferimento normativo richiamato nel ricorso (presumibilmente in relazione a specifiche disposizioni applicative o circostanze), ma non sviluppato in decisione per sopravvenuta estinzione del reato.
art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
Censurato il diniego della sospensione condizionale nella sentenza impugnata; la questione è stata resa irrilevante dalla dichiarazione di estinzione del reato per morte dell'imputato.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. legge 25 febbraio 2022, n. 15)
Norme processuali citate per segnalare che le parti non hanno richiesto la discussione orale e che è stata depositata la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, in conformità alle disposizioni emergenziali e proroghe processuali.
giurisprudenza: Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2009 (Leonardi, Rv. 243865)
Principio richiamato: la morte dell'imputato sopravvenuta dopo la sentenza che ha disposto risarcimento danni e rifusione spese, quando tale sentenza non è ancora divenuta irrevocabile, determina la caducazione delle statuizioni civili e ne impedisce la conferma nel grado successivo.
Massime di principio
- La morte sopravvenuta dell'imputato prima della definitiva irrevocabilità della sentenza estingue il reato e determina la caducazione delle statuizioni civili; la corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per questo motivo.
- Se è prodotta certificazione di morte dell'imputato, il giudice deve valutare l'estinzione del reato per morte e l'effetto sulle statuizioni civili con riferimento alla consolidata giurisprudenza (caducazione delle statuizioni civili non ancora definitive).
- Quando le parti rinunciano alla discussione orale e viene depositata requisitoria scritta, la procedura di cassazione può svolgersi e decidere anche su questioni processuali senza udienza pubblica, nei limiti previsti dalla normativa emergenziale richiamata.
- Le questioni sostanziali sollevate nel ricorso (vizi di motivazione su diffamazione, verità dell'esposto, applicazione di circostanze e sospensione condizionale) restano potenzialmente rilevanti ma possono risultare inammissibili o non esaminate se sopravvengono cause estintive del reato (morte o prescrizione).
- Il rilascio tempestivo e l'acquisizione del certificato di morte sono determinanti: la verifica formale della morte dell'imputato può cambiare l'esito del processo di cassazione indipendentemente dalle censure proposte dal ricorrente.
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