Ordinanza n. 2354/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del giudizio di non idoneità all’Avanzamento "ad anzianità" dei Vice Brigadieri – Aliquota del 31 dicembre 2024 - espresso dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nel verbale n. 23/1 CC datato 24/10/2025 (doc. n. 1), notificato in data 4 novembre 2025, nonché di qualsiasi altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale compreso il quadro di avanzamento relativo all'aliquota del 31 dicembre 2024 – in parte qua per la mancata inclusione del ricorrente - con ogni conseguente effetto in termini di trattamento stipendiale e di versamenti contributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità dei Vice Brigadieri, aliquota 31 dicembre 2024, e mancata inclusione nel relativo quadro di avanzamento
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il giudizio di non idoneità all'avanzamento espresso dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il giudizio era motivato con il richiamo a una condotta censurata disciplinarmente nel periodo oggetto di scrutinio, ritenuta indice di gravi carenze nelle qualità di base necessarie per l'assunzione di funzioni superiori e tale da non offrire piene garanzie per il disimpegno dei compiti del grado superiore. La condotta era stata sanzionata con un rimprovero, ossia con una sanzione disciplinare di corpo. Il giudice ha rilevato, in sede cautelare, che l'art. 1051, comma 2, lett. b), del codice dell'ordinamento militare considera quale causa ostativa all'avanzamento la sottoposizione a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato, senza equiparare a tale fattispecie la sanzione di corpo. È stata quindi prospettata l'insufficienza motivazionale del giudizio, in quanto la formula utilizzata poteva tradursi in un automatismo sfavorevole fondato sulla mera esistenza di una sanzione disciplinare, senza specificare i fatti storici sanzionati, la loro epoca, il disvalore concreto assunto nella valutazione complessiva della carriera e la distinzione tra sanzioni di corpo e sanzioni di stato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare non disponendo direttamente l'avanzamento, ma ordinando all'Amministrazione di riesaminare la posizione del militare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai fini della sua eventuale ammissione all'avanzamento ad anzianità al grado di Brigadiere, aliquota del 31 dicembre 2024. Il riesame dovrà approfondire la motivazione considerando specificamente i fatti disciplinari, la loro collocazione temporale, il concreto disvalore nel complessivo esame della carriera e la differenza tra sanzione di corpo e sanzione di stato, evitando un automatismo fondato sulla mera presenza di una sanzione disciplinare. La trattazione del merito è stata fissata al 9 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1051, comma 2, lett. b), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare)
sottoposizione a procedimento disciplinare "da cui può derivare una sanzione di stato"
La disposizione individua una causa ostativa all'avanzamento collegata alla sottoposizione a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato; tale previsione non equipara automaticamente la meno grave sanzione disciplinare di corpo alla sanzione di stato.
art. 1032, comma 4, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare)
Il giudizio sulla progressione di carriera deve collocare il fatto disciplinare nel complessivo esame della carriera del militare, rendendo esplicito il disvalore concretamente attribuito alla condotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La presenza di una sanzione disciplinare di corpo non può essere automaticamente equiparata, ai fini dell'avanzamento del personale militare, alla sottoposizione a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato prevista dall'art. 1051, comma 2, lett. b), del codice dell'ordinamento militare.
- Il giudizio di non idoneità all'avanzamento fondato su una condotta disciplinarmente sanzionata deve motivare specificamente sui fatti storici contestati, sulla loro collocazione temporale, sul concreto disvalore della condotta e sulla sua incidenza nel complessivo esame della carriera del militare, distinguendo tra sanzioni di corpo e sanzioni di stato.
- Quando un giudizio di non idoneità all'avanzamento produce rilevanti conseguenze di carriera ed è motivato in termini generici, il giudice amministrativo può disporre in sede cautelare il riesame della posizione, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione di merito.
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