Sentenza n. 644/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’istanza diretta a ottenere un permesso di costruire per mantenere, previa realizzazione di opere di adeguamento, interventi edilizi abusivi e provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, con acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti indicati ai punti 6 e 7 dell’ingiunzione; in appello era impugnata la sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, del 15 giugno 2022, riproponendo ai sensi dell’art. 101 c.p.a. le censure formulate in primo grado contro il diniego comunale e contro l’acquisizione al patrimonio comunale. Ha contestato la ricostruzione degli abusi contenuta nell’ingiunzione di demolizione del 2013, sostenendo che alcuni interventi erano stati demoliti e che le opere residue erano conformi ai titoli edilizi originari; ha inoltre contestato la documentazione progettuale prodotta dal Comune in appello, reputandola priva di attestazione di conformità e non riferibile alle pratiche edilizie. Ha censurato il diniego dell’istanza presentata nel 2013, sostenendo che essa mirava a regolarizzare le opere e a ricondurre quelle residue ai titoli edilizi, e ha contestato l’efficacia dell’ingiunzione di demolizione dopo la presentazione dell’istanza e la necessità di una nuova ingiunzione. Ha infine dedotto vizi dell’acquisizione, anche in relazione alla mancata partecipazione al sopralluogo. Il Comune ha eccepito l’infondatezza dell’appello.
La decisione
L’appello è respinto integralmente e la sentenza del TAR è confermata. Il Collegio ha ritenuto non decisiva la documentazione progettuale prodotta dal Comune, perché contestata e non chiaramente indicativa della consistenza delle opere legittimamente assentite; ciò non consente tuttavia di rimettere in discussione l’ingiunzione di demolizione del 2013, che non era stata impugnata e il cui contenuto, quanto all’individuazione delle opere abusive, è divenuto inoppugnabile. L’istanza presentata dalla proprietaria non era una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, ma un progetto di adeguamento diretto a ottenere l’autorizzazione a modificare le opere abusive; se qualificata come sanatoria, sarebbe stata condizionata e priva del requisito della doppia conformità, mentre, intesa letteralmente, sollecitava un titolo atipico non previsto dall’ordinamento. Le opere di adeguamento, anche se realizzate prima della domanda, non possono sostituire la conformità richiesta al momento della realizzazione e della presentazione dell’istanza. La domanda di accertamento di conformità sospende l’efficacia dell’ordine di demolizione soltanto fino alla definizione del relativo procedimento, mentre solo il condono edilizio produce gli effetti decadenziali indicati dalla disciplina speciale; nel caso concreto, non essendo stata presentata una domanda ex art. 36, l’ingiunzione ha conservato piena efficacia. È stata inoltre respinta la censura secondo cui il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi su una richiesta di annullamento parziale in autotutela: l’istanza di autotutela è una mera sollecitazione e non genera un obbligo giuridico di provvedere. Anche le censure contro l’acquisizione sono infondate: l’atto ha natura ricognitiva di un effetto acquisitivo ex lege conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione; i vizi relativi all’abusività delle opere e alla mancata partecipazione al sopralluogo avrebbero dovuto essere dedotti impugnando l’ingiunzione originaria. Spese a carico dell’appellante, liquidate in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 5, d.P.R. 380/2001
Di conseguenza, l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area costituisce un effetto automatico scaturente dall’inottemperanza dell’ingiunzione a demolire entro i 90 giorni assegnati, salvo che l’interessato non rappresenti un impedimento obiettivo ed insuperabile al rispetto del termine ivi previsto.
L’acquisizione consegue automaticamente all’inottemperanza protratta per il termine assegnato, salvo che il destinatario deduca e dimostri una causa obiettiva e insuperabile che abbia impedito l’adempimento. L’atto che la accerta è ricognitivo dell’effetto già prodotto ex lege.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Quando è proposta una domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del testo unico n. 380 del 2001, si verifica invece una sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione (nel senso che questo non può essere portato ad esecuzione, finché non vi sia stata la definizione della domanda, con atto espresso o mediante il silenzio-rigetto), sicché nel caso di rigetto dell'istanza di accertamento di conformità l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.
La presentazione di una domanda di accertamento di conformità sospende, ma non estingue, l’efficacia dell’ordine di demolizione fino alla conclusione del procedimento; in caso di rigetto, l’ordine torna efficace.
art. 21-nonies l. 241/1990
La proposizione dell'esercizio dei poteri di autotutela non è, di per sé, in grado di generare, un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l'attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici; questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990 che prefigura l'iniziativa di annullamento dell'atto in termini di mera "possibilità", ma si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati.
La richiesta del privato di attivare l’annullamento d’ufficio è una mera sollecitazione: il potere resta officioso e discrezionale e non sorge un obbligo giuridico di provvedere né una tutela contro il silenzio.
art. 101 c.p.a.
Con ricorso in appello notificato il 4 gennaio 2023 e depositato il 18 gennaio 2023, l’appellante domandava la riforma della predetta sentenza in quanto erronea in ragione dell’asserita fondatezza dei motivi dedotti in primo grado e che venivano, dunque, integralmente riproposti ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
L’appellante ha riproposto in appello i motivi già dedotti in primo grado; la pronuncia non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione processuale.
Massime di principio
- L’ingiunzione di demolizione non tempestivamente impugnata consolida l’accertamento delle opere abusive in essa individuate; tali profili non possono essere rimessi in discussione impugnando successivamente il diniego di un’istanza edilizia o l’atto ricognitivo di acquisizione.
- L’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 richiede la doppia conformità delle opere e non ammette sanatorie condizionate, né può essere subordinato a opere di adeguamento da eseguire dopo o in funzione del rilascio del titolo.
- La domanda di accertamento di conformità sospende l’esecuzione dell’ordine di demolizione fino alla definizione del procedimento, ma non ne determina la cessazione; solo la disciplina del condono può produrre gli specifici effetti decadenziali sulle precedenti ingiunzioni previsti dalla legge.
- L’acquisizione al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione si produce ex lege alla scadenza del termine assegnato; l’atto successivo ha natura ricognitiva, salvo la parte in cui individui per la prima volta l’area ulteriore acquisita.
- La non imputabilità dell’inottemperanza all’ordine di demolizione deve essere dedotta e comprovata dal destinatario, cui è vicino il relativo onere probatorio; in assenza di prova, l’amministrazione deve procedere all’acquisizione.
- La richiesta del privato volta a ottenere l’annullamento d’ufficio di un provvedimento è una mera sollecitazione e non obbliga l’amministrazione ad avviare o concludere il riesame.
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