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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11197/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

impugnazione del decreto di confisca della società Mgiochi s.r.l. e del suo patrimonio aziendale, deducendo che la confisca era priva dei requisiti di riconducibilità al 'proposto' (Carmine Spada). La difesa ha contestato l'applicazione dell'art.24 d.lgs. 159/2011, la rilevanza delle anomalie contabili e dei versamenti in contanti, la fondatezza delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni, e ha sostenuto un vizio di motivazione per mancato esame delle prove e delle consulenze tecniche di parte.

La decisione

la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi di diritto in materia di confisca di prevenzione a carico di terzi: la prova della fittizietà dell'intestazione e della disponibilità indiretta del bene è stata ritenuta adeguatamente supportata da indici (sproporzione tra redditi e patrimonio, anomalie contabili, versamenti in contanti non giustificati, riscontri da amministratore giudiziario, dichiarazioni di collaboratori di giustizia corroborate da intercettazioni e dalla chiusura ex art.100 TULPS). La Corte ha altresì ricordato il criterio di sindacabilità in Cassazione (limite alla sola assenza della motivazione piuttosto che alla rinnovazione del giudizio di merito). Di conseguenza è stata confermata la confisca disposta nei precedenti provvedimenti.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

    art. 24; art. 26; art. 10, comma 3

    art.24: il requisito della riconducibilità del bene al proposto richiede valutazione degli indici di fittizietà; art.26: presunzioni e analisi della disponibilità economica del terzo; art.10, comma 3: richiamato come limite della sindacabilità in Cassazione sulle misure di prevenzione

  • Legge 31 dicembre 1956, n. 1423

    richiamata quale riferimento normativo sul limite di sindacabilità in sede di impugnazione dei provvedimenti di prevenzione

  • Codice di procedura penale

    richiamato in relazione alle esigenze di indicazione delle fonti e alla valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (attendibilità e riscontri)

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

    richiamato per la chiusura temporanea dell'esercizio (sessanta giorni) quale circostanza sintomatica della riconducibilità dell'attività ad ambienti criminali

  • Costituzione

    richiamata nella critica difensiva sul diritto di difesa e sulla motivazione, ma nel testo la Corte precisa i limiti di sindacabilità in Cassazione

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali l'onere primario di dimostrazione della fittizietà dell'intestazione (scissione tra titolarità formale e uso delle risorse) grava sull'accusa; il terzo non è però esente da un onere di allegazione che indichi elementi concreti e riscontrabili a favore della legittima provenienza dei beni.
  • La nozione di 'disponibilità indiretta' va intesa in senso esteso: non solo possesso materiale ma anche ricaduta del bene nella sfera degli interessi economici del proposto esercitata tramite altri (comportamento uti dominus).
  • Anomalie contabili, sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti, versamenti in contanti non giustificati, riscontri da amministratore giudiziario, dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni corroborative possono concorrere a formare una prova indiziaria idonea a fondare la confisca, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • La tracciabilità del mezzo di pagamento (es. bonifico) non esclude la necessità di verificare la lecita origine delle somme: pagamenti tracciati non provano automaticamente la provenienza lecita.
  • In sede di Cassazione, nei procedimenti di prevenzione, il controllo è limitato alla verifica della presenza minima e della coerenza della motivazione (assenza o incongruenza formale della motivazione) e non alla rinnovazione del giudizio di merito sui fatti e sulle valutazioni probatorie.

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