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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13321/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rettifica della comunicazione di nuovo residuo pena del 7/4/2020, sostenendo che la misura di sicurezza dell'espulsione non era stata indicata quando il giudice dell'esecuzione ha calcolato la continuazione e che il consenso a eseguire la pena in Albania non equivale ad acquiescenza all'espulsione; chiedeva l'esclusione dell'espulsione dall'ordine di carcerazione/scarcerazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rettifica, perché la Corte d'Appello di Brescia del 4/3/2021, non impugnata, ha compreso la misura dell'espulsione nella pena da eseguire; la comunicazione del 7/4/2020 rinvia espressamente al dispositivo della sentenza e pertanto l'espulsione è parte integrante della pena. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel caso di patteggiamento aumentato per continuazione, per valutare l'applicabilità dell'espulsione si considera la pena complessiva. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 86

    La norma disciplina la misura di sicurezza dell'espulsione. La Corte interpreta che, se la misura è indicata nella sentenza che dispone l'esecuzione (e tale sentenza non è impugnata), essa è parte integrante della pena da eseguire.

  • Codice di procedura penale - art. 671

    Richiamato in relazione all'ordine di carcerazione per rideterminazione della pena e alla comunicazione del nuovo residuo pena; la comunicazione deve attenersi al dispositivo della sentenza cui rinvia.

  • Codice penale - art. 81

    Richiamato nel conteggio della pena e nella rideterminazione in esecuzione, con riferimento alle modalità di calcolo dell'aumento per continuazione.

  • Cass. Sez. 1, n. 2345 del 16/05/2017 (Terzi), Rv. 270296

    Principio secondo cui, nel caso di patteggiamento aumentato a titolo di continuazione, per valutare il superamento del limite di pena necessario per applicare l'espulsione si considera la pena complessiva inflitta.

  • Cass. Sez. 4, n. 32290 del 24/06/2009 (Marzouk), Rv. 245279-01

    Giurisprudenza coerente con il principio che, ai fini dell'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione in presenza di patteggiamento e continuazione, va considerata la pena complessiva.

Massime di principio

  • Se una sentenza di merito che dispone l'esecuzione della pena comprende l'espulsione e non è impugnata, l'espulsione fa parte integrante della pena da eseguire e le comunicazioni esecutive devono tenerne conto.
  • Il fatto che il detenuto abbia acconsentito all'esecuzione della pena in un altro Stato non equivale automaticamente ad accettare la misura di espulsione; tuttavia, se la misura è inserita nella sentenza esecutiva, resta vincolante.
  • In caso di patteggiamento incrementato per continuazione, per valutare l'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione va considerata la pena complessiva risultante dall'unione delle condanne.
  • Il giudice dell'esecuzione che, nel rideterminare la pena, non esclude espressamente una misura di sicurezza applicata in altro provvedimento deve considerarla parte della pena eseguibile.
  • La presenza del condannato all'estero non elimina la rilevanza della misura di espulsione contenuta nel provvedimento esecutivo; l'interesse del condannato a tornare o circolare in area Schengen può essere oggetto di valutazione in sede diversa, ma non incide sulla correttezza formale della comunicazione esecutiva.

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