Sentenza n. 514/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 06, prot. n. 2872 datata 28 marzo 2017 del Responsabile del Settore 3°, Servizio Urbanistica, del Comune di Piedimonte San Germano, con la quale sono state revocate ex art. 21-quiquies l. 241/90, le determinazioni n. 424, reg.gen. n. 1071, datata 24/12/2015, e n. 50, reg.gen. n. 150, datata 16/02/2016 del Comune di Piedimente San Germano, nonché ordinata la demolizione delle opere oggetto delle predette determinazioni; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di revoca delle precedenti sanzioni pecuniarie edilizie e di demolizione di strutture e impianti realizzati nell'area pertinenziale di un supermercato
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva realizzato, nell'area esterna pertinenziale al supermercato, una struttura metallica coperta per il ricovero dei carrelli, un soppalco in ferro, una ventola di raffreddamento degli impianti e il posizionamento a terra di due motori. Il Comune aveva inizialmente qualificato gli interventi come opere di manutenzione straordinaria e impianti tecnologici al servizio dell'attività commerciale, applicando le sanzioni pecuniarie previste per l'esecuzione in assenza di DIA/SCIA; tali sanzioni erano state pagate. Successivamente, con l'ordinanza impugnata, il Comune aveva revocato le precedenti determinazioni ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 e ordinato la demolizione delle opere, ritenendole prive di parere archeologico, nulla osta paesaggistico e autorizzazione sismica, nonché non qualificabili come volumi tecnici. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10, 10-bis e 21-quinquies l. 241/1990, per omessa partecipazione procedimentale e insussistenza dei presupposti della revoca, e la violazione della disciplina urbanistico-edilizia, paesaggistica e sismica, sostenendo che le opere fossero impianti tecnologici o interventi di manutenzione straordinaria, realizzabili mediante CILA o DIA/SCIA e soggetti, in caso di omissione del titolo, a sanzione pecuniaria anziché a demolizione. Nelle more del giudizio la società aveva presentato una SCIA in sanatoria, respinta dal Comune per le medesime ragioni; il relativo diniego era stato annullato con sentenza del TAR divenuta definitiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza di revoca e demolizione, richiamando per relationem, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., la motivazione della precedente sentenza divenuta irrevocabile relativa al diniego di SCIA in sanatoria. Ha ritenuto che le opere non generassero nuova cubatura e fossero riconducibili, quanto alla tettoia e al soppalco, alle installazioni esterne a servizio di attività commerciali escluse dal preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'Allegato A, punto A.17, del d.P.R. 31/2017; la ventola di raffreddamento e i due motori rientravano invece tra le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, escluse dal preventivo parere paesaggistico ai sensi del punto A.5 del medesimo Allegato. Sotto il profilo edilizio, le opere sono state qualificate come interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001, non alterando la volumetria complessiva né comportando mutamento della destinazione d'uso. Ne conseguiva che l'eventuale violazione dell'art. 22 d.P.R. 380/2001 fosse sanzionabile pecuniariamente ai sensi dell'art. 37, e non mediante demolizione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La disposizione era stata posta dal Comune a fondamento della revoca delle precedenti sanzioni pecuniarie; il giudice ha annullato il provvedimento revocatorio, ritenendo fondata la ricostruzione della ricorrente circa l'insussistenza dei presupposti della revoca.
artt. 10 e 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa partecipazione procedimentale; il giudice ha accolto il ricorso richiamando la precedente sentenza definitiva, senza svolgere una distinta analisi esplicita di tali disposizioni.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
Le opere che non alterano la volumetria complessiva dell'edificio e non modificano la destinazione d'uso sono state qualificate come interventi di manutenzione straordinaria.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La realizzazione senza il titolo previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37, secondo la qualificazione operata dal giudice.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Per la violazione dell'art. 22 d.P.R. 380/2001 il giudice ha ritenuto applicabile la sanzione pecuniaria, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, anziché la demolizione.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Il Comune aveva contestato l'assenza del nulla osta paesaggistico; il giudice ha ritenuto che le opere rientrassero nelle ipotesi escluse dal preventivo parere paesaggistico dal d.P.R. 31/2017.
Allegato A, punti A.5 e A.17, d.P.R. 31/2017
Sono escluse dal preventivo parere paesaggistico le installazioni esterne leggere a corredo di attività commerciali e le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, alle quali il giudice ha ricondotto rispettivamente tettoia e soppalco, da un lato, e ventola e motori, dall'altro.
art. 74 c.p.a.
Il giudice ha richiamato per relationem, quale motivazione della sentenza semplificata, le ragioni già espresse in una precedente sentenza dello stesso Tribunale divenuta definitiva.
Massime di principio
- Le installazioni esterne leggere a servizio di attività commerciali, prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo e non comportanti nuova cubatura, rientrano nelle ipotesi escluse dal preventivo parere paesaggistico previste dall'Allegato A, punto A.17, del d.P.R. 31/2017.
- Le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici rientrano nell'ipotesi di esclusione dal preventivo parere paesaggistico prevista dall'Allegato A, punto A.5, del d.P.R. 31/2017.
- Le opere che non alterano la volumetria complessiva dell'edificio e non comportano modifiche della destinazione d'uso sono qualificabili come interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001.
- Per interventi di manutenzione straordinaria soggetti al regime dell'art. 22 d.P.R. 380/2001, l'omessa presentazione del titolo edilizio comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 d.P.R. 380/2001, non l'ordine di demolizione, quando le caratteristiche dell'intervento non integrano un abuso edilizio soggetto a ripristino.
- L'amministrazione non può sostituire, mediante revoca, una precedente qualificazione e sanzione edilizia con un ordine di demolizione quando le opere sono riconducibili a interventi di manutenzione straordinaria e impianti tecnologici soggetti a sanzione pecuniaria.
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