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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22036/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mania ha impugnato la sentenza d'appello per tre censure principali: 1) mancata prova del nesso causale tra l'assenza del dispositivo supplementare lampeggiante sul retro del trattore e l'investimento mortale, sostenendo che l'urto sarebbe stato evitabile se la vittima avesse usato i fari abbaglianti e proceduto a velocità più bassa; ha richiamato le dichiarazioni del teste Aglietta a favore della possibilità di evitare il mezzo grazie ai catarifrangenti già presenti; 2) errata applicazione del principio dell'affidamento e mancata considerazione della violazione dell'art. 149 cod. strada (mantenimento della distanza di sicurezza) da parte della vittima, che avrebbe dovuto esonerare o scagionare il conducente del trattore; 3) illogicità e contraddittorietà nella quantificazione del concorso di colpa della vittima (riconosciuto solo al 10%), che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere molto più elevato a causa di velocità inadeguata e mancato uso dei fari abbaglianti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che ha individuato un nesso eziologico tra l'assenza del dispositivo lampeggiante e l'impossibilità per la vittima di avvistare tempestivamente il mezzo agricolo; ha ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali e gli esiti della consulenza tecnica che hanno mostrato l'inevitabilità dell'urto alle condizioni di velocità della vittima (circa 80/90 km/h) senza uso di fari abbaglianti. La Corte ha inoltre confermato che la condotta del Mania (trattore privo del dispositivo supplementare e viaggiando a velocità tale da costituire intralcio/pericolo) è stata il fattore causale principale, mentre la responsabilità della vittima è risultata solo residua (10%). Il rigetto comporta la conferma della condanna penale (pena ridotta in appello a 1 anno e 2 mesi di reclusione), la conferma dell'obbligo di risarcimento in favore delle parti civili e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio in Cassazione, liquidate in euro 7.130,00, in solido con la Società Reale Mutua.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'omicidio stradale: la Corte ha applicato la fattispecie principale (comma 1) e riconosciuto la circostanza attenuante prevista dal comma 7, con conseguente riduzione della pena in appello

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 141

    Richiamato per ritenere che il trattore abbia viaggiato a velocità così ridotta da costituire intralcio o pericolo al normale flusso della circolazione, integrando profilo di colpa

  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 266 in relazione all'art. 104 Cod. Strada

    Normativa sui dispositivi di segnalazione per mezzi agricoli: la Corte ha considerato l'omissione di dispositivi supplementari lampeggianti quale violazione rilevante ai fini della responsabilità, nonostante la presenza di pannelli retroriflettenti

  • art. 149 Cod. Strada

    Norma sul dovere di mantenere distanza di sicurezza; la Corte ha ritenuto che la violazione da parte della vittima non esclude la responsabilità del conducente del mezzo agricolo quando la condotta di quest'ultimo costituisce il principale fattore causale e quando la violazione della vittima è solo contributiva e non determinante

  • art. 40 comma 2 e art. 41 Cod. pen.

    Richiamati nei motivi del ricorrente in tema di causalità e limite della responsabilità penale; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'analisi del nesso causale effettuata dai giudici di merito e la proporzionalità dell'attribuzione di colpa

Massime di principio

  • L'omissione di dispositivi di segnalazione obbligatori o idonei (es. lampeggianti) su mezzi che possono costituire intralcio rende altamente probabile la responsabilità penale del conducente qualora tale omissione abbia inciso sull'avvistabilità del mezzo
  • La condotta della vittima (velocità e uso o meno dei fari) può concorrere causalmente nell'evento, ma non esclude la responsabilità dell'altro conducente se la sua condotta è il fattore causale principale
  • La quantificazione percentuale del concorso di colpa è un apprezzamento di fatto dei giudici di merito e, salvo vizi motivazionali evidenti, non è sindacabile in sede di legittimità
  • Il principio dell'affidamento trova un limite nella prevedibilità: non si può esonerare il conducente che omette cautele elementari quando tale omissione non è prevedibile o evitabile dall'altro conducente entro i limiti della normale cautela
  • Le risultanze testimoniali coerenti e la consulenza tecnica possono consolidare il nesso causale anche quando la parte resistente deduce alternative causali (es. comportamento della vittima)
  • La responsabilità civile può essere attenuata o imputata in concorso, ma l'assicuratore/responsabile civile può essere chiamato in solido a rifondere le somme liquidate alle parti civili

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