Cassazione Penale, Sentenza n. 22036/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mania ha impugnato la sentenza d'appello per tre censure principali: 1) mancata prova del nesso causale tra l'assenza del dispositivo supplementare lampeggiante sul retro del trattore e l'investimento mortale, sostenendo che l'urto sarebbe stato evitabile se la vittima avesse usato i fari abbaglianti e proceduto a velocità più bassa; ha richiamato le dichiarazioni del teste Aglietta a favore della possibilità di evitare il mezzo grazie ai catarifrangenti già presenti; 2) errata applicazione del principio dell'affidamento e mancata considerazione della violazione dell'art. 149 cod. strada (mantenimento della distanza di sicurezza) da parte della vittima, che avrebbe dovuto esonerare o scagionare il conducente del trattore; 3) illogicità e contraddittorietà nella quantificazione del concorso di colpa della vittima (riconosciuto solo al 10%), che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere molto più elevato a causa di velocità inadeguata e mancato uso dei fari abbaglianti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che ha individuato un nesso eziologico tra l'assenza del dispositivo lampeggiante e l'impossibilità per la vittima di avvistare tempestivamente il mezzo agricolo; ha ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali e gli esiti della consulenza tecnica che hanno mostrato l'inevitabilità dell'urto alle condizioni di velocità della vittima (circa 80/90 km/h) senza uso di fari abbaglianti. La Corte ha inoltre confermato che la condotta del Mania (trattore privo del dispositivo supplementare e viaggiando a velocità tale da costituire intralcio/pericolo) è stata il fattore causale principale, mentre la responsabilità della vittima è risultata solo residua (10%). Il rigetto comporta la conferma della condanna penale (pena ridotta in appello a 1 anno e 2 mesi di reclusione), la conferma dell'obbligo di risarcimento in favore delle parti civili e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio in Cassazione, liquidate in euro 7.130,00, in solido con la Società Reale Mutua.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma che punisce l'omicidio stradale: la Corte ha applicato la fattispecie principale (comma 1) e riconosciuto la circostanza attenuante prevista dal comma 7, con conseguente riduzione della pena in appello
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 141
Richiamato per ritenere che il trattore abbia viaggiato a velocità così ridotta da costituire intralcio o pericolo al normale flusso della circolazione, integrando profilo di colpa
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 266 in relazione all'art. 104 Cod. Strada
Normativa sui dispositivi di segnalazione per mezzi agricoli: la Corte ha considerato l'omissione di dispositivi supplementari lampeggianti quale violazione rilevante ai fini della responsabilità, nonostante la presenza di pannelli retroriflettenti
art. 149 Cod. Strada
Norma sul dovere di mantenere distanza di sicurezza; la Corte ha ritenuto che la violazione da parte della vittima non esclude la responsabilità del conducente del mezzo agricolo quando la condotta di quest'ultimo costituisce il principale fattore causale e quando la violazione della vittima è solo contributiva e non determinante
art. 40 comma 2 e art. 41 Cod. pen.
Richiamati nei motivi del ricorrente in tema di causalità e limite della responsabilità penale; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'analisi del nesso causale effettuata dai giudici di merito e la proporzionalità dell'attribuzione di colpa
Massime di principio
- L'omissione di dispositivi di segnalazione obbligatori o idonei (es. lampeggianti) su mezzi che possono costituire intralcio rende altamente probabile la responsabilità penale del conducente qualora tale omissione abbia inciso sull'avvistabilità del mezzo
- La condotta della vittima (velocità e uso o meno dei fari) può concorrere causalmente nell'evento, ma non esclude la responsabilità dell'altro conducente se la sua condotta è il fattore causale principale
- La quantificazione percentuale del concorso di colpa è un apprezzamento di fatto dei giudici di merito e, salvo vizi motivazionali evidenti, non è sindacabile in sede di legittimità
- Il principio dell'affidamento trova un limite nella prevedibilità: non si può esonerare il conducente che omette cautele elementari quando tale omissione non è prevedibile o evitabile dall'altro conducente entro i limiti della normale cautela
- Le risultanze testimoniali coerenti e la consulenza tecnica possono consolidare il nesso causale anche quando la parte resistente deduce alternative causali (es. comportamento della vittima)
- La responsabilità civile può essere attenuata o imputata in concorso, ma l'assicuratore/responsabile civile può essere chiamato in solido a rifondere le somme liquidate alle parti civili
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