Ordinanza n. 390/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero e immissione in possesso n. 2 del 14 aprile 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria dello sgombero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di sgombero e immissione in possesso adottata dal Comune di Gela, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, allo stato degli atti, che il provvedimento si fonderebbe su atti presupposti non notificati alla destinataria. Il giudice ha inoltre rilevato il pregiudizio derivante dall'abbandono coattivo dell'abitazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché l'ordinanza impugnata appare fondata su atti presupposti asseritamente non notificati alla ricorrente, e ha ravvisato il periculum in mora nel danno grave e irreparabile conseguente all'abbandono coattivo dell'abitazione. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dell'ordinanza di sgombero. In vista dell'udienza di merito, ha ordinato al Comune di Gela di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione sui fatti e tutti gli atti o documenti antecedenti al provvedimento impugnato utili alla definizione della controversia. Le spese della fase cautelare sono state dichiarate irripetibili; il merito è stato fissato al 24 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa della tutela cautelare collegiale. Nel caso concreto, il giudice ha ravvisato sia il fumus boni iuris sia il danno grave e irreparabile, disponendo la sospensione dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando il provvedimento impugnato risulti fondato su atti presupposti che, secondo quanto dedotto dal ricorrente e allo stato degli atti, non gli siano stati notificati.
- Il coattivo abbandono dell'abitazione integra, in presenza delle circostanze concrete accertate in giudizio, un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare di un'ordinanza di sgombero.
- Quando la decisione cautelare dipende dalla verifica degli atti presupposti e della sequenza procedimentale, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione sui fatti e della documentazione antecedente al provvedimento impugnato, fissando un termine per l'adempimento.
Come è indicizzato
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