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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27778/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori di ammodernamento di un edificio, poi annullato in autotutela dall’ente pubblico. Una società aveva acquistato, tramite cessione, un credito di oltre 549 mila euro verso l’ente, credito originato dai lavori eseguiti. Dopo un primo contenzioso monitorio e amministrativo, il rapporto fu riqualificato dall’ente con un nuovo provvedimento di autotutela che riconosceva un arricchimento dell’ente e la riferiva anche ai lavori oggetto della cessione. In un successivo giudizio promosso dal cedente contro l’ente ai sensi dell’art. 2041 c.c., la società cessionaria interveniva e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento del credito ceduto. Il Tribunale rigettava la riconvenzionale e la Corte d’appello confermava, ritenendo che sulla pretesa della cessionaria si fosse formato giudicato sostanziale in forza di una precedente sentenza della stessa Corte, passata in giudicato formale. Nel ricorso per cassazione la società cessionaria deduceva: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., per errata affermazione del giudicato, sostenendo che mancavano identità di petitum e causa petendi tra il primo e il secondo giudizio; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per errata interpretazione del provvedimento amministrativo di autotutela del 6 luglio 2006, che la ricorrente assumeva costituire il titolo autonomo del proprio diritto di credito indennitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non adeguatamente motivata la sussistenza del giudicato sostanziale. Ha osservato che la Corte d’appello si era limitata ad affermare, in modo meramente assertivo e reiterando passaggi della sentenza di primo grado, che il precedente giudizio avesse già definito la titolarità del credito, senza però individuare e spiegare in concreto l’identità tra bene della vita richiesto e ragione della domanda nei due giudizi. Ha richiamato il principio secondo cui il giudicato sostanziale richiede una verifica specifica di petitum e causa petendi, da esplicitare in motivazione. Ha inoltre rilevato che nella precedente sentenza del 2017 era stata esclusa la proposizione, in quel processo, di un’azione di indebito arricchimento, circostanza che rendeva non automatica la preclusione. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda ai necessari accertamenti di fatto e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale può operare solo se il giudice di merito accerta e motiva specificamente l’identità tra le domande dei diversi giudizi quanto a petitum e causa petendi.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 2909 c.c. per contestare l’erronea estensione del giudicato.

  • art. 1362 c.c.

    Motivo assorbito; la censura riguardava l’interpretazione del provvedimento amministrativo di autotutela.

  • art. 1363 c.c.

    Motivo assorbito; la censura riguardava l’interpretazione complessiva del provvedimento amministrativo di autotutela.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda sostanziale era ricondotta all’azione generale di arricchimento senza causa; la Corte non l’ha esaminata nel merito perché erroneamente ritenuta preclusa dal giudicato.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La cassazione con rinvio è stata disposta perché erano necessari ulteriori accertamenti di fatto non eseguibili in sede di legittimità.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    La sentenza d’appello era stata resa secondo tale schema decisorio, ma la motivazione è stata reputata insufficiente per fondare il giudicato.

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale non può essere affermato in modo apodittico: il giudice deve verificare e motivare in concreto l’identità tra i due giudizi quanto a petitum e causa petendi.
  • La mera esistenza di una precedente sentenza passata in giudicato formale non basta a precludere una nuova domanda, se non è dimostrato che essa investa lo stesso bene della vita e la stessa ragione giuridica già decisa.
  • Se la precedente decisione ha escluso che fosse stata proposta un’azione di indebito arricchimento, tale domanda non può ritenersi automaticamente coperta da giudicato in assenza di un accertamento specifico.
  • Quando l’errore del giudice di merito riguarda l’erronea preclusione processuale per giudicato, l’esame delle ulteriori censure di merito diviene assorbito e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda sostanziale.
  • Per la formazione del giudicato sostanziale è necessario un accertamento di fatto sugli atti di causa, da esplicitare in modo completo e lineare nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicatoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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