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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22006/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte di una società concessionaria di un bene demaniale marittimo ad uso turistico-ricreativo, della determinazione del canone annuo di concessione per l’anno 2013. La società sosteneva di dover corrispondere un importo inferiore rispetto a quello preteso dall’ente gestore e, soprattutto, affermava di aver definito la controversia mediante la procedura agevolata prevista dai commi 732 e 733 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, avendo versato complessivamente il 30% delle somme richieste, anche computando pagamenti eseguiti prima della domanda di definizione. Le amministrazioni resistenti contestavano tale ricostruzione, sostenendo che il condono dovesse essere calcolato solo sulla differenza tra quanto preteso e quanto già pagato, e proponevano a loro volta domanda sul maggiore dovuto. La Corte d’appello aveva dato ragione alle amministrazioni sia sul condono sia, in parte, sulla quantificazione del canone, ritenendo corretti i parametri OMI per immobili a destinazione terziaria. In cassazione la società deduceva violazione dei commi 732 e 733 della legge n. 147 del 2013, sostenendo che il 30% dovesse essere calcolato sulle somme richieste dall’ente e che i versamenti pregressi potessero essere utilizzati ai fini della definizione; inoltre invocava il principio di uguaglianza. Le amministrazioni proponevano ricorso incidentale sulla quantificazione del canone, contestando l’uso dei parametri OMI terziari e il coefficiente di riduzione applicato dal CTU.

La decisione

La Corte ha accolto i due motivi del ricorso principale, ritenendo preferibile l’interpretazione secondo cui, ai fini della definizione agevolata prevista dalla legge n. 147 del 2013, il 30% va calcolato sulle somme dovute intese come somme pretese dall’amministrazione e che anche i pagamenti già effettuati prima della domanda possono essere considerati nella definizione. È stato quindi cassato il capo della sentenza d’appello che aveva escluso la computabilità dei pagamenti anteriori e aveva richiesto il versamento del 30% della sola differenza ancora controversa. Il ricorso incidentale delle amministrazioni è stato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 732 e 733, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    30 per cento delle somme dovute; la definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto

    La procedura di definizione agevolata dei giudizi pendenti sui canoni demaniali marittimi si applica ai procedimenti pendenti alla data del 30 settembre 2013 e richiede il versamento del 30% delle somme dovute; tali somme sono quelle pretese dall’amministrazione, e i pagamenti già effettuati prima della domanda possono essere considerati ai fini della definizione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’interpretazione che penalizzerebbe chi ha già versato somme maggiori sarebbe irragionevole e lesiva dell’uguaglianza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di legittimità dedotto per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 3 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in L. 4 dicembre 1993, n. 494

    Richiamato nei motivi incidentali e nel contesto della disciplina del calcolo dei canoni demaniali marittimi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU.

  • art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato dai ricorrenti incidentali come base della disciplina del canone concessorio e dei parametri di calcolo.

  • art. 100, commi 7, 8, 9 e 10, d.l. 14 agosto 2020, n. 104 conv. in L. 13 ottobre 2020, n. 126

    Richiamato in motivazione come sopravvenienza normativa che prevede di tenere conto delle somme eventualmente già versate a tale titolo, pur non applicabile ratione temporis alla controversia.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per affermare la rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno anche quando la decisione è di questa stessa Corte.

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata dei giudizi pendenti relativa ai canoni demaniali marittimi, la formula "30 per cento delle somme dovute" va letta in senso letterale come riferita alle somme pretese dall’amministrazione, non alla sola differenza tra preteso e già versato.
  • I pagamenti effettuati prima della domanda di definizione non vanno esclusi a priori dal meccanismo agevolativo, potendo essere valutati ai fini del perfezionamento della procedura, se il rapporto obbligatorio cui si riferiscono è quello oggetto della lite.
  • È irragionevole un’interpretazione che finisca per favorire i concessionari che hanno versato meno o nulla rispetto a quelli che hanno già corrisposto importi maggiori, poiché ciò contrasterebbe con la ratio deflattiva e con il dato testuale della norma.
  • La valutazione della validità della domanda di definizione agevolata spetta al giudice e non può essere rimessa a una determinazione vincolante della pubblica amministrazione.
  • Il giudicato formatosi su annualità diverse di un rapporto di durata non si estende automaticamente alla definizione agevolata riferita a un’annualità successiva, quando oggetto del giudizio non è il rapporto concessorio in sé ma l’efficacia della domanda di condono per quella specifica annualità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcessioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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