Cassazione Civile, Ordinanza n. 20169/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA emesso per l’anno 2011 nei confronti di un Comune, in relazione al pagamento degli oneri derivanti da mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti e poi rimborsati dall’ente gestore del servizio idrico integrato in attuazione della convenzione di gestione. Il Comune aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell’appello dell’Agenzia in CTR, sul presupposto che il pagamento dei ratei di mutuo costituisse una mera cessione di denaro estranea al campo IVA e che l’accollo fosse un atto interno privo di sinallagma con la concessione in uso delle infrastrutture, ritenuta gratuita dalla disciplina del servizio idrico. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006, sostenendo che l’accollo delle rate di ammortamento costituisce corrispettivo imponibile IVA per una prestazione resa nell’esercizio di attività imprenditoriale.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Richiamando il proprio orientamento consolidato, afferma che, in tema di IVA, l’accollo interno delle passività pregresse relative ai mutui accesi dal Comune per investimenti in impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato ha, di regola, natura di corrispettivo per un servizio reso nell’esercizio di attività imprenditoriale ed è quindi soggetto a imposta ai sensi dell’art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia, precisa anche che occorre verificare in concreto gli assetti finanziari della convenzione per escludere l’imponibilità quando tali passività siano già state considerate nella determinazione degli oneri finanziari addebitati al concessionario. Poiché la sentenza impugnata non ha compiuto tale verifica, viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
artt. 3, 4 e 13 d.P.R. n. 633 del 1972
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del d.P.R. n. 633 del 1972
La Corte afferma che l’accollo interno delle passività pregresse può costituire corrispettivo di una prestazione di servizi e quindi rientrare nel campo di applicazione dell’IVA, in particolare ai sensi dell’art. 13.
art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006
in relazione all'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006
È richiamato come disciplina del servizio idrico integrato e della concessione d’uso delle infrastrutture, da coordinare con la disciplina IVA.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972
Il corrispettivo rilevante ai fini IVA è determinato secondo il valore delle prestazioni rese; l’accollo delle passività pregresse è imponibile se integra il corrispettivo del servizio.
art. 11 l. n. 36 del 1994
ex artt. 11 della l. n. 36 del 1994
È richiamato come base normativa vigente ratione temporis per l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato.
art. 12 l. reg. Lazio n. 6 del 1996
e 12 della l. reg. Lazio n. 6 del 1996
È richiamato come disciplina regionale vigente ratione temporis relativa alla gestione del servizio idrico integrato.
Massime di principio
- In tema di IVA, l’accollo interno delle passività pregresse relative a mutui accesi dall’ente pubblico per impianti o opere concessi in uso al gestore del servizio può integrare un corrispettivo imponibile se remunera una prestazione resa nell’esercizio di attività imprenditoriale.
- Per qualificare l’accollo come corrispettivo non basta la sua qualificazione formale: il giudice deve ricostruire in concreto gli assetti finanziari della convenzione di gestione e verificare se gli oneri finanziari addebitati al concessionario abbiano già tenuto conto delle passività pregresse.
- Se la tariffa o gli oneri convenzionali già incorporano il vantaggio economico corrispondente alle passività pregresse, non è consentita una doppia considerazione di tali passività come autonomo corrispettivo imponibile.
- La mera qualificazione dell’operazione come cessione di denaro o atto interno non esclude di per sé l’IVA, quando la funzione economica dell’operazione sia quella di remunerare un servizio reso in ambito imprenditoriale.
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