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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24748/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2009. L'Amministrazione finanziaria ha contestato a un contribuente la fruizione indebitamente della detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi alla ristrutturazione della casa di abitazione, ritenendo non rispettati gli adempimenti previsti dalla disciplina di settore. In primo grado il ricorso del contribuente contro la cartella è stato accolto; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello dell'Agenzia, assumendo che l'Ufficio non avesse contestato l'effettiva esecuzione dei lavori né il sostenimento della spesa, ma solo la tardiva presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da tecnico abilitato, e ritenendo tale dichiarazione esibibile anche in sede di controllo in assenza di un termine espresso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 449/1997 e dell'art. 1, comma 1, lett. d), del d.m. n. 41/1998, sostenendo che la CTR avesse erroneamente interpretato l'obbligo di trasmissione della dichiarazione del professionista e che spettasse al contribuente dimostrarne l'avvenuto invio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato un precedente di legittimità successivamente confermato, secondo cui la detrazione per interventi di recupero edilizio è subordinata al rispetto di un requisito formale espressamente previsto dalla normativa: la trasmissione all'Ufficio finanziario della dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato. Ha quindi affermato che la mancata contestazione dell'effettiva esecuzione dei lavori è irrilevante, perché il diniego della detrazione deriva non dall'inesistenza dei lavori, ma dalla mancanza di un adempimento formale richiesto a pena di decadenza. Ha inoltre osservato che tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i lavori sono stati eseguiti. In conseguenza dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come vizio di legittimità.

  • art. 1, comma 3, l. 27 dicembre 1997, n. 449

    Prevede l'emanazione di un regolamento attuativo per disciplinare le cause di decadenza dal diritto alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

  • art. 1, comma 1, lett. d), d.m. 18 febbraio 1998, n. 41

    Impone, per taluni interventi di ristrutturazione edilizia, la trasmissione all'ufficio finanziario della dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato.

  • art. 4, d.m. 18 febbraio 1998, n. 41

    "la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione dell'art. 1, comma 1 e 2"

    La violazione degli adempimenti formali previsti dall'art. 1 comporta la perdita del beneficio fiscale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stato utilizzato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

Massime di principio

  • La detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio è subordinata al rigoroso rispetto degli adempimenti formali previsti dalla legge e dal regolamento attuativo.
  • Quando la disciplina prevede un adempimento formale a pena di decadenza, la mancata contestazione dell'effettiva esecuzione dell'opera o del sostenimento della spesa non è sufficiente a conservare il beneficio.
  • Il contribuente che intenda avvalersi della detrazione deve dimostrare il tempestivo assolvimento dell'onere documentale richiesto dalla normativa, incluso l'invio della dichiarazione tecnica nei termini impliciti ricavabili dal sistema.
  • La dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da professionista abilitato deve essere trasmessa all'Ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i lavori sono stati eseguiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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