Cassazione Civile, Ordinanza n. 11317/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società operante nel settore della ristorazione, pronunciata dal Tribunale su istanza di un fallimento creditore. La socia e legale rappresentante della fallita ha proposto reclamo, respinto dalla Corte d'appello, che ha ritenuto: rilevante la presenza di indagini penali e l'intervento del pubblico ministero nel procedimento prefallimentare; comunque sussistente, in via incidentale, il credito risarcitorio del fallimento istante; provato lo stato di insolvenza anche per ammissione degli organi amministrativi nominati. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 27 Cost., 654 c.p.p., 5 e 6 l.fall. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva considerato assorbente l'esistenza di indagini penali non ancora sfociate in sentenza irrevocabile per affermare la legittimazione del creditore, senza prova di alcun credito; (2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere desunto la prova della legittimazione attiva da indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; (3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per aver ritenuto provato lo stato di insolvenza mediante elementi indiziari ritenuti dalla ricorrente non idonei a dimostrare il fatto ignoto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché, oltre a presentare profili di irricevibilità in quanto diretti a una rivalutazione del merito e privi di autosufficienza, erano comunque privi di interesse, poiché la Corte territoriale aveva fondato il rigetto del reclamo anche su una ratio autonoma e distinta: la richiesta di fallimento era stata proposta pure dal pubblico ministero, circostanza non censurata dalla ricorrente, sicché la questione della sola legittimazione del creditore era ormai assorbita. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva denunciato i soli vizi scrutinabili in sede di legittimità sul giudizio di fatto relativo alla qualità di imprenditore commerciale e allo stato d'insolvenza, limitandosi a contestare genericamente la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di una previa decisione irrevocabile penale, ma la Corte non vi attribuisce effetto decisivo nel caso concreto
art. 654 c.p.p.
invocato per contestare l'utilizzabilità delle indagini penali, ma ritenuto non dirimente nel ragionamento della Corte
art. 5 l.fall.
richiamato tra le norme sulla dichiarazione di fallimento e sulla prova dello stato di insolvenza
art. 6 l.fall.
richiamato tra le norme sulla legittimazione all'istanza di fallimento
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che le censure mirano in realtà a una rivalutazione del merito
art. 2727 c.c.
richiamato sulla prova per presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato sui requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
indicato come il solo vizio tramite cui può essere censurato in cassazione l'accertamento di fatto sullo stato di insolvenza
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciabile in cassazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato con riferimento al requisito motivazionale della decisione
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o di regole sulle presunzioni, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La doglianza è inammissibile per difetto di interesse quando la decisione impugnata è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente non specificamente censurata; la mancata critica di tale autonoma giustificazione rende irrilevanti le altre censure.
- L'accertamento della qualità di imprenditore commerciale e dello stato di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 360 c.p.c., n. 5, o per anomalia motivazionale radicale.
- La prova dello stato di insolvenza può essere tratta anche da elementi indiziari e documentali complessivamente valutati dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del compendio probatorio a quella effettuata dal giudice di merito.
- Quando l'istanza di fallimento proviene da più soggetti, la questione della legittimazione del solo creditore istante può risultare assorbita se permane un'autonoma base legittimante non censurata in impugnazione.
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