Cassazione Civile, Ordinanza n. 36157/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Un soggetto, dichiaratosi erede testamentario di un defunto, aveva convenuto in giudizio il proprietario formale di due terreni sostenendo che il bene fosse stato acquistato dal de cuius per usucapione, nonostante l'intestazione catastale e formale in capo al convenuto. Il convenuto aveva contestato sia il possesso utile ad usucapionem sia la genuinità del testamento olografo prodotto. Nel corso del primo grado era intervenuto volontariamente il padre del convenuto, che a sua volta aveva negato il possesso del de cuius e aveva proposto querela di falso sul testamento, chiedendo anche di essere dichiarato unico erede legittimo e di poter chiamare altri eredi. Il Tribunale aveva ritenuto falso il testamento sulla base di CTU grafologica e aveva rigettato la domanda dell'attore. In appello, l'attore aveva censurato sia la valutazione della CTU sia la nullità della decisione per asserita interruzione del processo dovuta alla morte dell'intervenuto volontario. Gli appellati incidentali avevano sostenuto che il testamento falso implicasse logicamente la successione intestata. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili entrambi gli appelli per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, rilevando che alcuni chiamati in causa nel grado precedente non erano stati ritualmente evocati e che tre di essi risultavano deceduti da tempo senza citazione dei rispettivi eredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo infondata la censura sull'asserita irrilevanza dell'integrazione del contraddittorio rispetto alla domanda principale, ma ha accolto il secondo motivo, affermando che la sanzione dell'inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio non poteva estendersi alla domanda incidentale per la quale l'ordine non era stato impartito; inoltre, in presenza di notifiche rivolte a persone decedute da anni, la Corte d'appello avrebbe dovuto consentire la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna anche per le spese.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
l'ordine di integrazione del contraddittorio va rispettato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari cui l'ordine si riferisce, ma la conseguenza processuale dell'inammissibilità non può espandersi oltre l'ambito della domanda per la quale l'ordine è stato impartito.
art. 291 c.p.c.
quando la notificazione sia viziata o indirizzata a soggetti ormai deceduti, il giudice deve consentire la rinnovazione della notificazione fissando un nuovo termine, se il precedente termine non è stato utilmente osservato tramite una notifica quantomeno nulla.
art. 360 n. 3 c.p.c.
è stato invocato dal ricorrente per denunciare la violazione dell'art. 331 c.p.c. da parte della Corte d'appello.
art. 360 n. 4 c.p.c.
è stato invocato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento in relazione al mancato uso dell'art. 291 c.p.c.
Massime di principio
- Nei diritti autodeterminati, la causa petendi si identifica con il diritto fatto valere e con il bene oggetto della pretesa; i fatti costitutivi assumono rilievo soprattutto sul piano probatorio e non delimitano in modo rigido il perimetro della domanda.
- L'inammissibilità dell'impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio deve restare circoscritta alla sola domanda o questione per la quale l'integrazione era stata ordinata, senza estendersi automaticamente a pretese diverse e autonome.
- Se l'ordine di integrazione del contraddittorio non è correttamente eseguito perché la notifica è stata tentata verso persone già decedute, il giudice deve applicare l'art. 291 c.p.c. e consentire la rinnovazione della notificazione, anziché dichiarare senz'altro l'inammissibilità.
- La mera presenza di una querela di falso o di una questione incidentale non consente, di per sé, di estendere l'ordine di integrazione del contraddittorio a domande non ricomprese nel provvedimento del giudice d'appello.
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