Sentenza n. 9560/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento dei seguenti atti: A) Decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; B) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; C) “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida sul ripiano e intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali relativi alla definizione dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018 e alle modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale mediante il meccanismo del payback. Sono state dedotte censure concernenti sia l'illegittimità delle norme primarie disciplinanti la materia, sia vizi propri dei provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'assolvimento degli obblighi delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con estinzione dell'obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi a tali anni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, con memoria del 18 marzo 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo versato alla Regione Piemonte la quota del 25 per cento degli importi prevista dalla disciplina sopravvenuta. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha ritenuto di dover prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha assorbito ogni ulteriore valutazione sui motivi di merito, comprese le censure relative alla legittimità delle norme primarie e ai vizi propri degli atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La disciplina sopravvenuta ha previsto una definizione agevolata degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi dovuti; nel caso concreto, il versamento effettuato dalla ricorrente ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La disposizione è richiamata quale fonte degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici e del meccanismo di payback oggetto degli atti impugnati.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La disposizione è richiamata in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici e agli effetti dell'eventuale inadempimento.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
La disposizione è richiamata dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le fonti degli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato nell'epigrafe processuale in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di definire integralmente l'obbligazione oggetto della controversia e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione dopo avere adempiuto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione della parte sulla sopravvenuta carenza di interesse, accompagnata dall'effettivo adempimento previsto dalla disciplina sopravvenuta, impone al giudice amministrativo una pronuncia in rito in applicazione del principio dispositivo, con assorbimento delle censure di merito non più utili alla parte.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla definizione normativa dell'obbligazione controversa, le spese di lite possono essere integralmente compensate quando la decisione in rito e la complessità della materia lo giustifichino.
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