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Sentenza

Sentenza n. 1335/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 319 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 21 marzo 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva ordinato all'amministrazione il pagamento di 1.000 euro mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione e alle spese di lite, in conseguenza dell'accertamento del diritto all'assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 13 agosto 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. L'amministrazione si è costituita senza dedurre l'avvenuto pagamento né fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era una condanna pecuniaria passata in giudicato e che erano state rispettate le formalità e i termini per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l'importo di 1.000 euro relativo agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, nonché le spese di lite e gli accessori. È stato assegnato all'amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere entro ulteriori 60 giorni. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 200 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'integrale esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Per l'esecuzione forzata o l'ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Sulle somme dovute dall'amministrazione devono essere riconosciuti interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto all'assegnazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna pecuniaria dell'amministrazione e questa non dimostra di aver adempiuto, il giudice amministrativo può ordinare in sede di ottemperanza l'esecuzione integrale della prestazione dovuta, comprensiva degli accessori e delle spese riconosciute dal titolo.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, quanto a una condanna pecuniaria, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, eventualmente attribuendogli la facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'avvenuto pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito, unitamente all'accertata inerzia, giustifica l'ordine di esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta, una volta attivato dal creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione, deve provvedere entro il termine ulteriore stabilito dal giudice e riferire a quest'ultimo sugli adempimenti eseguiti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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