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Sentenza

Sentenza del 29/01/2018 n. 403 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Redditometro - Idoneità metodo di accertamento - Ultra petita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione dei giudici tributari che avevano ritenuto, in via generale, inidoneo il metodo del redditometro per accertare il reddito del contribuente, senza individuare specifici vizi nell’applicazione dello strumento nel caso concreto. Secondo il ricorrente, tale statuizione eccedeva i limiti della domanda e dei motivi dedotti, configurando una pronuncia ultra petita, oltre a contrastare con la normativa che riconosce espressamente il redditometro quale metodo legittimo di accertamento sintetico.

La decisione

Il giudizio ha riconosciuto la fondatezza della censura dell’Agenzia delle Entrate. I giudici non possono dichiarare inidoneo, in astratto e d’ufficio, il redditometro quando non siano stati rilevati vizi specifici relativi al suo utilizzo nel caso concreto. Una simile decisione è ultra petita e si pone in contrasto con la disciplina vigente, che ammette il redditometro come strumento di accertamento del reddito. L’esito è quindi favorevole all’Amministrazione finanziaria, con necessità di riesaminare la controversia nei limiti delle contestazioni effettivamente proposte.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma che prevede l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche mediante elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva, secondo i criteri del redditometro.

    Il redditometro costituisce uno strumento di accertamento previsto dalla legge e non può essere considerato inidoneo in astratto. La sua legittimità deve essere valutata con riferimento a eventuali vizi concreti nella sua applicazione.

  • Principio processuale del divieto di ultrapetizione

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e dei motivi dedotti dalle parti; non può fondare la decisione su una dichiarazione generale di inidoneità dello strumento accertativo se tale questione non è stata ritualmente proposta o se non sono stati accertati specifici vizi.

Massime di principio

  • Il redditometro è, in linea generale, un metodo di accertamento riconosciuto dall’ordinamento: la sua utilizzazione non può essere esclusa solo perché il giudice lo ritiene astrattamente inadeguato.
  • Le contestazioni devono riguardare errori o vizi concreti, come l’errata imputazione delle spese, l’inesistenza degli elementi considerati o la mancata valutazione delle prove contrarie del contribuente.
  • Il giudice tributario deve restare entro i limiti delle domande e dei motivi di ricorso e non può introdurre d’ufficio una questione autonoma non dedotta dalle parti.
  • La legittimità del redditometro come strumento non implica automaticamente la fondatezza dell’accertamento: occorre comunque verificare la corretta applicazione del metodo e le giustificazioni fornite dal contribuente.

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