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Sentenza

Sentenza del 09/06/2017 n. 14395 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Inosservanza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Onere del contribuente di contestare la violazione nel ricorso introduttivo - Sussistenza - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva determinato induttivamente un maggior reddito da lavoro autonomo, attribuendogli d'ufficio una partita IVA e utilizzando, tra l'altro, le movimentazioni dei suoi conti correnti. In cassazione ha dedotto, tra i vari motivi, la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, la decadenza dell'Amministrazione, l'illegittimità dell'utilizzo dei dati bancari e l'errata applicazione delle presunzioni bancarie anche ai prelievi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, perché le relative questioni erano state sollevate per la prima volta in cassazione e non erano quindi rilevabili d'ufficio. Ha ritenuto infondato il motivo sull'autorizzazione alle indagini bancarie, stabilendo che l'autorizzazione del Pubblico Ministero, nell'ambito di indagini penali, legittima l'utilizzo fiscale degli elementi acquisiti. Ha confermato la possibilità di utilizzare i movimenti bancari come presunzioni di ricavi o redditi non dichiarati e ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo basato sui versamenti. Ha però accolto il sesto motivo, precisando che, per un lavoratore autonomo, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione legale non si applica ai prelievi bancari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, la legittimità dell'accertamento è stata limitata ai soli versamenti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    termine dilatorio a tutela del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

    La violazione del termine dilatorio non è rilevabile d'ufficio e deve essere contestata dal contribuente nel ricorso introduttivo contro l'avviso di accertamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    I dati dei conti correnti possono fondare presunzioni di maggiori ricavi o redditi. Per lavoratori autonomi e professionisti, la presunzione legale resta applicabile ai versamenti, mentre non si estende ai prelievi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    Consente l'accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione, con ricostruzione del reddito sulla base degli elementi disponibili all'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 55

    Prevedono l'utilizzabilità delle risultanze bancarie nell'accertamento IVA e l'accertamento induttivo nei casi previsti dalla legge.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Stabiliscono i termini decadenziali per l'esercizio del potere di accertamento; la relativa decadenza deve essere eccepita tempestivamente dal contribuente e non viene rilevata d'ufficio.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014

    Ha escluso, per i lavoratori autonomi e professionisti, l'equiparazione tra prelievi bancari e ricavi o compensi imponibili, facendo venir meno la presunzione legale sui prelievi.

Massime di principio

  • Le violazioni procedurali dell'accertamento, compresa l'inosservanza del termine dilatorio e la decadenza dell'Amministrazione, devono essere indicate nel ricorso introduttivo: se sollevate per la prima volta in appello o in cassazione, possono essere dichiarate inammissibili.
  • In presenza di un'attività non dichiarata o di omessa dichiarazione, i versamenti bancari non giustificati possono essere utilizzati dall'Amministrazione come presunzione di reddito imponibile; il contribuente deve fornire una prova analitica della loro natura non reddituale.
  • Per professionisti e lavoratori autonomi, la presunzione bancaria riguarda i versamenti, ma non automaticamente i prelievi: l'Ufficio non può imporre al contribuente di giustificare ogni prelievo come se fosse un ricavo occulto.
  • Gli elementi emersi da un procedimento penale possono essere utilizzati nell'accertamento tributario quando siano stati legittimamente trasmessi e abbiano rilevanza fiscale; l'autorizzazione del Pubblico Ministero può legittimare l'utilizzo fiscale dei dati acquisiti.
  • Quando la Corte accerta che l'imposizione è parzialmente corretta, può conservare l'accertamento entro i limiti delle operazioni bancarie effettivamente coperte dalla presunzione e rideterminare direttamente la pretesa.

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