Sentenza n. 2289/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino n.12393/2024, relativamente alle spese di lite statuite;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite attribuite al difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino n. 12393/2024, nella parte relativa alla condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 690,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA ed esborsi di € 79,00, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Ha chiesto anche il pagamento degli interessi e della rivalutazione maturati sino all'effettivo pagamento, delle spese del giudizio di ottemperanza, delle spese di registrazione e del contributo unificato. Il Ministero si è costituito con una mera costituzione di stile, senza eseguire spontaneamente il titolo. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, attestato l'11 febbraio 2025, e dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, considerando la notificazione della sentenza al Ministero il 7 gennaio 2025 e il deposito del ricorso il 19 maggio 2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza promosso dal difensore antistatario per ottenere l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite. La liquidazione delle spese in favore del difensore antistatario instaura infatti un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e l'amministrazione soccombente, legittimando il primo ad agire per l'integrale conseguimento dell'utilità riconosciuta dal titolo. Verificati il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato obbligato a dare integrale esecuzione al dispositivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, corrispondendo le somme liquidate nel titolo, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dal passaggio in giudicato. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione su istanza della parte. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 500,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti, essendo comprovati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte di una sentenza contenente la condanna di una pubblica amministrazione al pagamento delle spese di lite.
- Quando la sentenza attribuisce le spese di lite al difensore dichiaratosi antistatario, si instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la pubblica amministrazione soccombente; il difensore è quindi legittimato a promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale pagamento delle somme riconosciute.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato, maggiorate degli interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, anche contabili o di bilancio, per l'esecuzione del giudicato.
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