Cassazione Penale, Sentenza n. 10049/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: (1) l'erronea applicazione della disciplina sulle pene sostitutive dopo la riforma "Cartabia" (d.lgs. 150/2022), sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe applicato il regime più favorevole e non avrebbe valutato d'ufficio la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 545‑bis c.p.p.; si denunciava inoltre motivazione apparente nel diniego delle pene sostitutive, atteso che la riduzione per ruolo gregario sarebbe incompatibile con il rifiuto di misure alternative fondato su un precedente per evasione e sulla mancata procura speciale del difensore. (2) il vizio di motivazione riguardo alla conferma della misura di sicurezza dell'espulsione, per mancato accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale e per assenza di valutazione comparativa dei legami familiari/di stabile residenza, con richiamo alla giurisprudenza costituzionale ed europea (art. 8 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto che: la riforma Cartabia ha disciplinato specifici canali transitori (art. 95 d.lgs. 150/2022) e l'art. 545‑bis c.p.p. ha istituito un procedimento bifasico non imponendo una sostituzione d'ufficio; non è consentito combinare selettivamente norme vecchie e nuove; la richiesta generica di pena sostitutiva svolta solo in conclusione, senza procura speciale e senza indicazione della specie di pena alternativa e senza documentazione (UEPE, istruttoria), non può fondare un obbligo di sostituzione o una motivazione rafforzata d'ufficio. Inoltre la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il diniego di pena sostitutiva richiamando un precedente per evasione, ritenuto elemento significativo e pertinente ai fini prognostici (adempimento delle prescrizioni), e la motivazione è stata ritenuta sufficiente in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata ha effettuato un accertamento individualizzato della pericolosità e un bilanciamento con i diritti ex art. 8 CEDU; la censura mirava in realtà a una rivalutazione di merito (peso dei fattori), materia non sindacabile in cassazione quando la motivazione esiste ed è coerente. In conseguenza, entrambi i motivi sono stati ritenuti inammissibili e il resistente è considerato vincitore.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina il delitto per il quale Parid è stato condannato; la Cassazione ne riporta l'ambito fattuale ma la decisione di merito sulle sanzioni e aggravanti è rimasta impregiudicata.
d.P.R. 309/1990, art. 80
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Riferimento all'aggravante per ingente quantità; la Corte territoriale e la Cassazione hanno confermato la rilevanza dell'aggravante ai fini della dosimetria
Legge n. 689/1981, art. 58
Criteri per l'accesso alle pene sostitutive (idoneità rieducativa, prevenzione del pericolo di recidiva, attuabilità delle prescrizioni). La Corte ha ritenuto che tali criteri siano centrali e che il richiamo al precedente per evasione sia un elemento rilevante per una prognosi sfavorevole
Legge n. 689/1981, art. 59
Previsioni sulle cause ostative all'applicazione delle pene sostitutive: la Corte segnala che le cause sono tassative e la loro interpretazione deve guidare la valutazione del giudice di merito
Codice penale, art. 20‑bis
Ha inciso sulla natura e disciplina delle pene sostitutive dopo la riforma; la Cassazione osserva che la riforma ha positivizzato criteri e procedimento applicativo e che la retroattività è regolata dal d.lgs. 150/2022
Codice di procedura penale, art. 545‑bis
art. 545‑bis cod. proc. pen.
Stabilisce il modulo procedimentale per la valutazione della sostituzione della pena (avviso, acquisizione informazioni, eventuale sospensione, decisione e, per talune misure, consenso dell'imputato). La Corte interpreta la norma come non imponente un obbligo officioso di sostituzione d'ufficio e come subordinante la decisione a corretta devoluzione e requisiti formali
D.lgs. 150/2022, art. 95
Norma transitoria che disciplina l'applicazione retroattiva delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia: la Corte la legge come dispositivo che disciplina canali e limiti per l'applicazione delle pene sostitutive ai procedimenti pendenti, impedendo combinazioni intertemporali libere
Codice penale, art. 2
Principio di irretroattività della legge penale salvo la lex mitior; la Corte ritiene che il favor rei non autorizzi aggiramenti procedurali o combinazioni intertemporali non previste dal legislatore transitorio
Codice penale, art. 133
Criteri di individualizzazione della pena (funzione rieducativa, esigenze di prevenzione, ecc.): la Corte ricorda che la discrezionalità di merito nella dosimetria deve rispettare tali parametri e che il diniego di misure alternative può fondarsi su valutazioni prognostiche coerenti con l'articolo
D.lgs. 286/1998, art. 15
Normativa sull'espulsione dello straniero: richiede valutazione dell'attualità della pericolosità e del bilanciamento con i diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello abbia svolto tale valutazione
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8
Diritto alla vita privata e familiare: la Corte ha richiamato l'esigenza di bilanciamento effettivo tra interesse pubblico all'allontanamento e diritti individuali, ma ha ritenuto che la Corte territoriale abbia compiuto il bilanciamento richiesto
Massime di principio
- La riforma "Cartabia" (d.lgs. 150/2022) ha disciplinato in modo tipizzato la retroattività delle pene sostitutive: non è possibile combinare liberamente parti della disciplina precedente e nuova per creare una soluzione più favorevole se non previsto dall'art. 95.
- L'art. 545‑bis c.p.p. instaura un procedimento bifasico e non impone una sostituzione d'ufficio: l'applicazione delle pene sostitutive richiede devoluzione specifica della questione, richiesta difensiva non generica, procura speciale e, quando necessario, documentazione istruttoria (UEPE, proposte concrete).
- La mera richiesta tardiva e generica di pena sostitutiva (es. proposta solo in conclusione senza indicare la specie e senza procura speciale) è processualmente carente e difficilmente può fondare un obbligo di sostituzione o un annullamento per motivazione apparente.
- Il giudice di merito può negare le pene sostitutive appellandosi a elementi prognostici concreti (anche precedenti specifici come una condanna per evasione) se pone tali elementi nella motivazione e li collega ai criteri di cui all'art. 58 L. 689/1981 e art. 133 c.p.; la valutazione resta in larga parte discrezionale e non sindacabile in cassazione salvo assenza o nullità della motivazione.
- Sulle misure di espulsione è necessario un accertamento individualizzato della pericolosità e un bilanciamento effettivo con i diritti ex art. 8 CEDU; tuttavia, se la motivazione è presente e ancorata a elementi concreti, la mera divergenza di valutazione sul peso dei fattori non giustifica l'annullamento in sede di legittimità.
- In sede di impugnazione in Cassazione la censura sulla motivazione deve configurare un difetto sostanziale (mancanza materiale, motivazione apparente o contraddittoria) e non può essere utilizzata per una rivalutazione del merito.
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