Cassazione Penale, Ordinanza n. 06343/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidenza dell'inammissibilità, al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della corte di appello che, definendo il giudizio con concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p. e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un vizio di motivazione in ordine alla pena, cioè una censura rivolta alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto tale doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., precisando che sono ammissibili solo i motivi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione, mentre non lo sono le censure su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui meri vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis sono ammissibili solo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia, non già doglianze sui motivi rinunciati o sui meri vizi di pena non sfocianti in illegalità.
art. 497-bis c.p.
indicato come reato per il quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano.
art. 616 c.p.p.
comporta, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 129 c.p.p.
richiamato come verifica non deducibile con successo nel tipo di ricorso proposto, in tema di condizioni di proscioglimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, sono deducibili solo vizi che incidano sulla validità dell'accordo processuale o sulla corrispondenza tra accordo e decisione, non le censure relative a questioni già oggetto di rinuncia.
- Le doglianze concernenti la sola determinazione della pena sono inammissibili se non evidenziano una vera e propria illegalità della sanzione inflitta.
- La mancata deduzione di motivi consentiti nel perimetro del concordato comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è evidente, può essere ravvisata la colpa del ricorrente ai fini della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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