Cassazione Penale, Sentenza n. 21802/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, contestando la sussistenza della gravità indiziaria. Si è formato un unico motivo: vizio di motivazione per mancata risposta alle censure difensive. La difesa sosteneva che il quadro indiziario poggiasse sostanzialmente sulla sola testimonianza di Michele Notarangelo (presunto bersaglio del tentato omicidio) e su dichiarazioni di collaboratori e testimoni tra loro discordanti; inoltre invocava un'intercettazione (Prencipe - sorella) che indicherebbe un'ipotesi alternativa secondo cui lo stesso Notarangelo sarebbe l'autore dell'omicidio, e criticava la lettura di altre intercettazioni e del gesto riferito al tatuaggio usato per l'identificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui in materia cautelare il giudice di legittimità non può sindacare la ricostruzione dei fatti o riconsiderare lo spessore degli indizi se la motivazione del giudice di merito è effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e coerente con gli atti del processo. Il Tribunale del riesame aveva dato risposta analitica alle censure, ritenendo attendibile il testimone oculare Francesco Della Malva (che conosceva il ricorrente e fornisce particolari identificativi), le dichiarazioni dei collaboratori, le intercettazioni (anche quelle tra Iannoli e Marinelli relative al funzionamento dell'arma) e aveva valutato come generica e non riscontrata l'intercettazione Prencipe-sorella. Per tali ragioni le censure difensive sono state ritenute una diversa valutazione dei fatti non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Definisce il concetto di gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi è rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
art. 274 c.p.p.
Regola le esigenze cautelari; la Corte sottolinea che l'apprezzamento delle esigenze cautelari è compito del giudice di merito e non è oggetto di riconsiderazione in sede di legittimità salvo vizi di motivazione
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile e la sanzione per il ricorrente: la Corte ha applicato la condanna al versamento di una somma a titolo di ammenda valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. Un. n. 11 del 22/3/2000; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 ecc.)
Principi consolidati secondo cui il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato al controllo di legittimità della motivazione (effettività, assenza di manifesta illogicità, non contraddittorietà, compatibilità con gli atti processuali) e non include la rivalutazione del materiale probatorio
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le critiche che mirano a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo che emergano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
- La gravità indiziaria e le esigenze cautelari sono valutate dal giudice di merito; il ricorrente deve indicare puntualmente errori di diritto o illogicità manifeste per ottenere accoglimento in Cassazione
- Elementi probatori concordi e pluri-sorgente (testimonianza oculare di persona che conosce l'indagato, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni coerenti, riscontri materiali come bossoli) rafforzano la tenuta dell'ordinanza cautelare anche se sussistono piccole discrepanze tra fonti
- Intercettazioni o indizi generici, se non riscontrati da altri elementi probatori, hanno scarso valore demolitorio; l'ipotesi alternativa avanzata dalla difesa necessita di riscontri concreti per sovvertire il quadro indiziario
- Per evitare l'inammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare, la difesa deve centrare le censure su specifiche violazioni normative o su contraddizioni logiche manifeste nella motivazione del giudice di merito
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