Cassazione Penale, Ordinanza n. 19853/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sei condanne definitive. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha impugnato l’ordinanza del 15/09/2024 con cui il Tribunale di Monza aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra sei sentenze irrevocabili di condanna per truffa. Secondo la difesa, i fatti sarebbero stati omogenei, commessi tra il 15 marzo e il 7 settembre 2018, con identiche modalità operative: raggiri telefonici e informatici, accredito sulla stessa postepay e utilizzo dello stesso numero telefonico. Il ricorso deduceva vizio di motivazione, ritenuta apparente, e violazione dell’art. 81 c.p., sostenendo la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto a contestare profili di mero fatto, non specifico e comunque manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato motivato in modo non illogico sull’assenza di prova di una programmazione unitaria ab origine e sulla rilevanza della consumazione contingente e della natura abituale delle condotte; la sola identità delle norme violate non basta a fondare automaticamente la continuazione tra fatti distanti nel tempo.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Disciplina la possibilità di riconoscere in sede esecutiva il vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sentenze definitive.
art. 81 c.p.
medesimo disegno criminoso
La continuazione richiede l’esistenza di un’unica programmazione criminosa originaria; la mera omogeneità dei fatti o delle norme violate non è sufficiente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per fondare la possibilità di porre a carico del ricorrente una somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la dimostrazione, anche solo nelle grandi linee, di una programmazione criminosa unitaria sin dall’origine dei fatti; non basta che i reati siano della stessa specie o abbiano modalità analoghe.
- La distanza temporale tra i fatti, unita alla loro contingente consumazione e alla natura abituale delle condotte, può escludere la prova del medesimo disegno criminoso.
- La motivazione del provvedimento che nega la continuazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza assoluta di motivazione; non sono ammissibili censure che mirano a una diversa lettura del fatto.
- La sola identità delle disposizioni incriminatrici violate non consente, di per sé, di ricondurre automaticamente reati commessi in momenti distinti a un unico disegno criminoso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sono generiche, non specifiche e sostanzialmente rivolte a questioni di merito non deducibili in sede di legittimità.
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