Sentenza del 31/03/2015 n. 6535 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, contestando minori costi d'impresa e recuperandoli a tassazione. Il contribuente aveva impugnato l'atto, sostenendo, tra l'altro, la carenza di motivazione, poiché l'accertamento richiamava verbali della Guardia di finanza redatti nei confronti di terzi, non messi a sua disposizione e non conosciuti nel contenuto. La CTR aveva inoltre ritenuto non sufficientemente attendibili le dichiarazioni di C.S., soggetto avente interessi potenzialmente contrapposti al contribuente, circa pagamenti effettuati con assegni e fatture emesse per importi superiori alle prestazioni realmente rese. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'insufficienza della motivazione e sostenendo la legittimità della motivazione per relationem.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che, nonostante la rubrica richiamasse l'insufficienza della motivazione, il motivo denunciava sostanzialmente una violazione di legge e non si confrontava con la reale ratio decidendi della CTR. Il giudice di merito aveva infatti accertato in concreto che l'avviso non riproduceva adeguatamente il contenuto essenziale dei verbali richiamati e che il contribuente non ne aveva avuto conoscenza, con conseguente lesione del diritto di difesa. Il secondo motivo, relativo alla valutazione delle dichiarazioni di C.S., è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 892,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione relativo all'insufficienza della motivazione deve confrontarsi effettivamente con la motivazione posta a fondamento della decisione. Se, sotto tale rubrica, viene dedotta in realtà una violazione di legge senza censurare la concreta ratio decidendi, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
Principio della motivazione per relationem dell'atto impositivo
La motivazione per relationem è ammissibile, ma l'atto impositivo deve riportare o rendere conoscibile il contenuto essenziale degli atti richiamati, soprattutto quando si tratta di verbali redatti nei confronti di terzi. Un richiamo generico ad atti non conosciuti dal contribuente non consente un'adeguata difesa e determina un vizio di motivazione dell'accertamento.
Principio del diritto di difesa del contribuente
Il contribuente deve poter conoscere gli elementi sui quali si fonda la pretesa tributaria e disporre delle informazioni necessarie per contestarla. L'amministrazione non può fondare l'accertamento su documenti di terzi senza riprodurne il contenuto essenziale o senza dimostrarne la conoscenza da parte del contribuente.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può richiamare altri atti, ma deve indicarne il contenuto essenziale in modo tale da permettere al contribuente di comprendere integralmente la contestazione e predisporre la difesa.
- Il richiamo generico a verbali della Guardia di finanza redatti nei confronti di terzi, non messi a disposizione del contribuente e non adeguatamente sintetizzati nell'avviso, può comportare carenza di motivazione e invalidità dell'atto.
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare esattamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: una doglianza formalmente qualificata come vizio di motivazione, ma sostanzialmente diversa o non pertinente, può essere dichiarata inammissibile.
- La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di terzi appartiene normalmente al giudice di merito; se il motivo relativo a tale valutazione diventa irrilevante dopo l'inammissibilità di una censura preliminare, può essere dichiarato assorbito.
- Quando l'atto impositivo presenta un difetto motivazionale che incide concretamente sul diritto di difesa, il contribuente può ottenere la conferma dell'annullamento dell'accertamento e la condanna dell'amministrazione alle spese.
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