Cassazione Penale, Sentenza n. 43997/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 597 c.p.p. e mancata motivazione della Corte d'appello sulle doglianze difensive relative al capo B) (ex art. 2 d.lgs. 74/2000), con la censura che l'appello avrebbe investito anche quel capo e che la memoria difensiva avrebbe contenuto argomentazioni sull'insussistenza del reato; 2) omessa, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione in ordine alla determinazione dell'imponibile IVA e dell'imposta evasa per i capi C) e D), con critiche all'adesione acritica da parte del giudice alla perizia d'ufficio, alla mancata valutazione della consulenza tecnica di parte e alla presunta errata applicazione della presunzione di cessione ex art. 53 DPR 633/1972; 3) violazione del divieto di reformatio in peius per aver la Corte d'appello aumentato l'incremento di pena per continuazione rispetto a quanto stabilito in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile e manifestamente infondati il primo e il secondo motivo: l'appello sul capo B) è stato ritenuto generico e dunque inammissibile per difetto di specificità; quanto alla perizia e alla ricostruzione dell'imponibile, la Corte ha ritenuto legittimo l'iter motivazionale del giudice di merito e corretto l'uso della perizia d'ufficio, salvo che emergano errori fattuali gravi. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha constatato la violazione del divieto di reformatio in peius e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Applicando l'art. 620 c.p.p., la Corte ha rideterminato la pena complessiva in un anno, un mese e 6 giorni, e, ridotta per il rito abbreviato, in 8 mesi e 24 giorni di reclusione. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Norma che disciplina l'ipotesi di reato relativa alle dichiarazioni fraudolente mediante altri artifici; nel caso era il capo B) contestato al ricorrente, ma l'appello è stato ritenuto generico rispetto a quel capo.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4
Riguarda le dichiarazioni fraudolente relative all'IVA; più capi (anni 2013 e 2014) erano contestati e valutati nel merito dalla Corte.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5
Riguarda dichiarazioni infedeli e fattispecie collegate; utilizzata per alcuni capi di imputazione ritenuti esistenti o prescritti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53
Presunzione di cessione; la difesa contestava la sua applicazione retroattiva/errata nella ricostruzione dell'imponibile, ma la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate non dimostrassero in modo inequivocabile la fallacia delle conclusioni peritali.
D.P.R. n. 600 del 1972, art. 5, comma 3
Richiamato nel contraddittorio sulle modalità di determinazione delle imposte e sulla rilevanza delle risultanze contabili; la Corte ha però ritenuto irrilevanti le censure così come dedotte.
codice di procedura penale, art. 581
Stabilisce i requisiti formali dell'atto di appello (specificazione dei capi, prove, richieste e motivi); la Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile l'appello sul capo B) per genericità.
codice di procedura penale, art. 585, comma 4
Regola i motivi nuovi in appello; la Corte ha ricordato che la memoria non può introdurre nuovi motivi tardivi e non può supplire alla carenza dell'atto di impugnazione.
codice di procedura penale, art. 591, comma 4
Consente la dichiarazione di inammissibilità per genericità in ogni stato e grado del procedimento, applicata dalla Corte nella valutazione dell'appello sul capo B).
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
Norma che disciplina i motivi di censura per vizio di motivazione in Cassazione; la Corte ha richiamato il parametro di gravità necessario per rilevare inconsistenza della valutazione peritale.
codice di procedura penale, art. 620
Consente alla Corte di Cassazione, se superfluo il rinvio, di pronunciarsi sulla determinazione della pena; la Corte l'ha applicato per annullare senza rinvio il trattamento sanzionatorio e rideterminare la pena.
Massime di principio
- L'appello deve indicare con specificità i capi della decisione contestati e i motivi corrispondenti secondo art. 581 c.p.p.; memorie tardive non possono introdurre nuovi motivi.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su una perizia d'ufficio, può aderirvi senza dover fornire una autonoma dimostrazione scientifica della sua correttezza, salvo che la consulenza di parte dimostri in modo chiaro e incontrovertibile l'errore del perito.
- La presunzione di cessione prevista dall'art. 53 DPR 633/1972 può essere contestata, ma la difesa deve dimostrare concretamente l'erroneità dei dati su cui si basa la ricostruzione dell'imponibile.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di peggiorare il trattamento sanzionatorio dei reati satellite già unificati in continuazione rispetto a quanto stabilito in primo grado; violazioni di questo principio possono portare all'annullamento senza rinvio della parte sanzionatoria.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e determinare direttamente la pena quando il rinvio è superfluo e la determinazione può essere effettuata sulla base degli elementi già acquisiti.
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